Dal 1969 la voce del pensiero laico e liberale italiano e
della tradizione politica che difende e afferma le libertà, l'equità, i diritti, il conflitto.
"Critica liberale" segue il filo rosso che tiene assieme protagonisti come Giovanni Amendola e Benedetto Croce,
Gobetti e i fratelli Rosselli, Salvemini ed Ernesto Rossi, Einaudi e il "Mondo" di Pannunzio, gli "azionisti" e Bobbio.
volume XXIV, n.232 estate 2017
territorio senza governo - l'agenda urbana che non c'è
INDICE
taccuino
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67. paolo bagnoli, la nostra preoccupazione
68. coordinamento democrazia costituzionale, appello alla mobilitazione per una legge elettorale conforme alla Costituzione
106. comitati unitari per il NO al “rosatellum”, l’imbroglio degli imbrogli
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territorio senza governo
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69. giovanni vetritto, l’italia del “non governo” locale
73. pierfranco pellizzetti, alla ricerca del civismo perduto
79. antonio calafati, le periferie delle metropoli italiane
84. paolo pileri, molta retorica, pochi fatti
86. giovanni vetritto, post-marxisti inutili
88. valerio pocar, primo comandamento: cementificare
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astrolabio
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89. riccardo mastrorillo, finanziare sì, ma come?
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GLI STATI UNITI D'EUROPA
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93. sarah lenderes-valenti, la risorsa più grande
94. luigi somma, le democrazie invisibili
97. claudio maretto, la discontinuità paga
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castigat ridendo mores
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100. elio rindone, basta con l’onestà!
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l'osservatore laico
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103. carla corsetti, il principio di laicità
107. gaetano salvemini, abolire il concordato
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terrorismo e religione
109. pierfranco pellizzetti, jihad combattuta alla john wayne
114. alessandro cavalli,quattro cerchi
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lo spaccio delle idee
117. gianmarco pondrano altavilla, cari liberisti, chi conosce un buon medium?
118. luca tedesco, savoia o borbone? lo storico è un apolide
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
Mauro Barberis, Piero Bellini, Daniele Garrone, Sergio Lariccia, Pietro Rescigno, Gennaro Sasso, Carlo Augusto Viano, Gustavo Zagrebelsky.
* Hanno fatto parte del Comitato di Presidenza Onoraria: Norberto Bobbio (Presidente), Vittorio Foa, Alessandro Galante Garrone, Giancarlo Lunati, Italo Mereu, Federico Orlando, Claudio Pavone, Alessandro Pizzorusso, Stefano Rodotà, Paolo Sylos Labini. Ne ha fatto parte anche Alessandro Roncaglia, dal 9/2014 al 12/2016.
INCOSTITUZIONALITA’ DEI RIMBORSI PER LE SPESE
ELETTORALI DELLE ELEZIONI EUROPEE
La Casta”, cioi Partiti presenti nel Parlamento, con l’assolutamente complice silenzio di Stella e Rizzo sta per dividersi il malloppo del rimborso delle spese elettorali per le Europee. Per di pil’operazione viene fatta nella piassoluta ipocrisia: infatti non hanno formalmente modificato le norme sui rimborsi.
La L 157/1999 (come modificata dalla L 156/2002 prevede un sistema di rimborso per le spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per le elezioni politiche, Europee e regionali. I rimborsi sono corrisposti ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, quattro fondi, corrispondenti agli organi da rinnovare (Senato della Repubblica; Camera dei deputati; Parlamento europeo; Consigli regionali); (art. 1, c. 1 e 3). L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi pari, per ciascun anno della legislatura degli organi interessati, alla somma che risulta dalla moltiplicazione di 1 euro per il numero dei cittadini della Repubblica italiana iscritti nelle liste elettorali della Camera dei deputati (art. 1, c. 5).
Il contributo versato sulla base di quote annuali. Prima dell’approvazione dell’art. 39-quaterdecies del decreto-legge 273/2005, in caso di scioglimento anticipato del Senato o della Camera, il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi era interrotto: i movimenti o partiti politici avevano diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi (art. 1, c. 6).
La legge rinvia, per la determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi e per il calcolo di tale ripartizione, alle leggi vigenti in materia (con riferimento ai rimborsi elettorali per le elezioni politiche, il rinvio effettuato all’art. 9 della L 515/1993, mentre per le Europee il riferimento all’art. 16, c. 3 della Legge 10 dicembre 1993 n. 515).
Il differente rinvio non creava particolari problemi poichdi fatto la soglia per eleggere un parlamentare europeo era pari o di poco inferiore o superiore all’1% dei voti validi espressi.
Solo per memoria nelle elezioni Europee del 2004 la lista Socialisti Uniti con circa il 2% dei voti ha, infatti, eletto due parlamentari europei, come Verdi, PdCI, Lista Bonino, Di Pietro e Occhetto.
Ben quattro liste hanno avuto un solo parlamentare, cioAlleanza Popolari-Udeur, Alternativa Sociale, Partito Pensionati e Fiamma Tricolore, quest’ultima con appena lo 0,7%.
La riduzione del numero dei parlamentari europei assegnati all’Italia alzeril quorum, ma non in modo da stravolgerlo sostanzialmente.
La frammentazione della rappresentanza italiana indubbiamente elevata in confronto con altre situazioni, ma la frammentazione a livello europeo non ha effetti devastanti, in primo luogo perchnon incide sulla governabilit in secondo luogo perchi gruppi parlamentari, espressione delle famiglie politiche europee, sono pochi e l’eventuale frammentazione nazionale si ricompone a livello europeo.
Non ho, quindi, obiezioni di fondo nei confronti della modifica alla legge 24 gennaio 1979 e segnatamente dell’art. 21 con l’introduzione del numero 1-bis) e la sostituzione del numero 2) in forza dell’art. 1 c. 1 lett. a) e b) L 20 febbraio 2009, n. 10.
Tuttavia si apre un problema di costituzionalitin riferimento all’art. 51 della Costituzione: nel sistema dei rimborsi elettorali previsti per Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, si distingue tra percentuale per ottenere i rimborsi (ora 1% dei voti validi) e percentuale per attribuire i seggi 4% nazionale per la Camera e 8% regionale per il Senato, con le norme particolari per le coalizioni, che caducheranno se fossero approvati i referendum abrogativi proposti.
Alle Europee, invece, il quorum per l’elezione di europarlamentari coincide con quello necessario per avere diritto ai rimborsi elettorali.
Questa disparitdi trattamento crea qualche problema in relazione all’art. 3 della Costituzione, in quanto le liste che concorrono alle elezioni Europee sono trattate peggio, senza che ve ne sia una ragione, di quelle che concorrono alle elezioni politiche nazionali o alle elezioni regionali.
A mio avviso la lesione costituzionale ancora pievidente in relazione all’art. 51, c. 1, primo periodo, della Costituzione, che trascrivo unicamente per ragioni espositive, perchdi sicuro a Lei ben noto: “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”.
Tale disposizione da leggere anche in relazione al diritto di associarsi liberamente in partiti all’art. 49 Costituzione, impone che si offrano le stesse possibilitdi concorrere, non certo di essere eletti.
La legge stabilisce che l’erogazione avvenga dopo le elezioni in proporzione ai voti ricevuti e pertanto tutte le liste ricorrono ad anticipazioni bancarie.
In virtdelle modifiche apportate al comma 6 dell’art. 1 della L 157/1999 le somme erogate o da erogare a titolo di rimborso per le spese elettorali possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.
Tale ultima possibilitestesa dalla novella ad “ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici”.
Ai sensi del nuovo art. 6-bis della L 157/1999, introdotto dall’art. 39-quaterdecies del D.L. 273/2005, i rimborsi elettorali erogati ai partiti ai sensi della legge 157/1999 sono posti a garanzia (ai sensi dell’art. 2740 del codice civile) dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici che ne sono beneficiari.
Orbene la concessione di un’anticipazione garantita dai futuri rimborsi elettorali attivitlibera delle banche, che percidevono valutare la solvibilitpotenziale del debitore.
Nessun problema per le liste che nelle elezioni politiche del 2008 abbiano superato la soglia del 4%, ma che succede per liste che si presentano per la prima volta?
A loro l’anticipazione non sarconcessa ovvero sarfatta a condizioni pionerose o dietro presentazione di maggiori garanzie.
Le nuove liste ed i candidati di tali liste non concorreranno a cariche elettive in condizioni di eguaglianza.
Si toglie, perci la possibilitstessa di concorrere al raggiungimento del quorum. Proprio le nuove liste, tanto per fare un esempio Sinistra e Libert hanno tra l’altro la necessitdi far conoscere un nuovo simbolo agli elettori potenziali.
Se non possono accedere alle anticipazioni bancarie e percinon potranno fare propaganda elettorale, chi deciderla composizione della delegazione italiana al Parlamento Europeo? Le banche o gli elettori?
Tutti possono comprendere bene la portata di questo quesito per una democrazia rappresentativa, quale quella disegnata dalla nostra Costituzione e dai trattati istitutivi dell’Unione Europea.
Qui non un problema di dura lex, sed lex, sarebbe cosse i rimborsi fossero proporzionali ai voti ricevuti, invece l’ammontare totale dei rimborsi da distribuire non commisurato ai voti ottenuti bensagli iscritti alle liste elettorali (art. 1, c. 3 e 5 L 157/1999) ed pari ad un Euro per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, cioEuro 5 per ogni cittadino iscritto alle liste elettorali.
Non questa la sede per discutere il criterio, anche se personalmente ho forti perplessitsu un sistema che non chiede di rendicontare le spese sostenute affinchil rimborso (cosdefinito dalla legge) non ecceda, comunque, la somma che si effettivamente spesa.
La partecipazione dei votanti in calo e non trovo giusto che si premi una propaganda elettorale inefficace: la somma da distribuire la stessa, sia che voti pidell’80% degli elettori, sia che la partecipazione sia inferiore al 50%.
Gli elettori, che per qualche ragione decidono di non votare, finanziano ugualmente le liste elettorali o i partiti, che non li hanno convinti.
Lo trovo assurdo, ma passi pure, anche se una riduzione consistente dei costi della politica richiederebbe che i 5 Euro siano dati in base al numero di voti ottenuti.
Con questo criterio nelle elezioni del 2006 si sarebbero risparmiati ben 38.999.000 Euro e somma analoga nel 2008. Alle Europee la partecipazione media inferiore e perciil risparmio sarebbe maggiore
Lasciamo pure questi problemi ad una riforma del finanziamento della politica. Va, invece, affrontato subito, proprio per rispetto degli articoli 3 e 51 della Costituzione, il fatto che, con la legislazione vigente, gli elettori, ma anche i candidati, di liste, che non raggiungessero il 4% dovrebbero dare il proprio obolo di Euro 5 alle liste non gradite e concorrenti.
Non cosa totalmente irrazionale e poco rispettosa della volontespressa dai cittadini elettori?
Spero di aver reso chiaro e comprensibile un problema tecnico-giuridico complesso.
Come possiamo reagire come cittadini elettori? Bisogna agire rapidamente, tentare di far inviare la questione in Corte Costituzionale prima delle elezioni. Sulla legittimazione ad agire sarebbe meglio che il ricorso fosse presentato da candidati, partiti o rappresentanti di una lista che concorra alle elezioni, ma c’spazio anche per singoli cittadini.
Con la presente sollecito la collaborazione di giuristi per individuare le impugnazioni piopportune: non ci sono precedenti. A mio avviso vanno evocati in giudizio il Presidente della Camera dei Deputati, il Ministro del Tesoro ed i legali rappresentanti di PdL, PD, UCD, IdV e Lega Nord.
Milano, 9 aprile 2009