Dal 1969 la voce del pensiero laico e liberale italiano e
della tradizione politica che difende e afferma le libertà, l'equità, i diritti, il conflitto.
"Critica liberale" segue il filo rosso che tiene assieme protagonisti come Giovanni Amendola e Benedetto Croce,
Gobetti e i fratelli Rosselli, Salvemini ed Ernesto Rossi, Einaudi e il "Mondo" di Pannunzio, gli "azionisti" e Bobbio.
volume XXIV, n.232 estate 2017
territorio senza governo - l'agenda urbana che non c'è
INDICE
taccuino
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67. paolo bagnoli, la nostra preoccupazione
68. coordinamento democrazia costituzionale, appello alla mobilitazione per una legge elettorale conforme alla Costituzione
106. comitati unitari per il NO al “rosatellum”, l’imbroglio degli imbrogli
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territorio senza governo
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69. giovanni vetritto, l’italia del “non governo” locale
73. pierfranco pellizzetti, alla ricerca del civismo perduto
79. antonio calafati, le periferie delle metropoli italiane
84. paolo pileri, molta retorica, pochi fatti
86. giovanni vetritto, post-marxisti inutili
88. valerio pocar, primo comandamento: cementificare
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astrolabio
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89. riccardo mastrorillo, finanziare sì, ma come?
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GLI STATI UNITI D'EUROPA
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93. sarah lenderes-valenti, la risorsa più grande
94. luigi somma, le democrazie invisibili
97. claudio maretto, la discontinuità paga
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castigat ridendo mores
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100. elio rindone, basta con l’onestà!
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l'osservatore laico
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103. carla corsetti, il principio di laicità
107. gaetano salvemini, abolire il concordato
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terrorismo e religione
109. pierfranco pellizzetti, jihad combattuta alla john wayne
114. alessandro cavalli,quattro cerchi
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lo spaccio delle idee
117. gianmarco pondrano altavilla, cari liberisti, chi conosce un buon medium?
118. luca tedesco, savoia o borbone? lo storico è un apolide
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
Mauro Barberis, Piero Bellini, Daniele Garrone, Sergio Lariccia, Pietro Rescigno, Gennaro Sasso, Carlo Augusto Viano, Gustavo Zagrebelsky.
* Hanno fatto parte del Comitato di Presidenza Onoraria: Norberto Bobbio (Presidente), Vittorio Foa, Alessandro Galante Garrone, Giancarlo Lunati, Italo Mereu, Federico Orlando, Claudio Pavone, Alessandro Pizzorusso, Stefano Rodotà, Paolo Sylos Labini. Ne ha fatto parte anche Alessandro Roncaglia, dal 9/2014 al 12/2016.
Il Regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, approvato il 22 giugno 2009 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto, arriva dopo la sentenza del TAR Lazio 7076 del 17 luglio 2009 e nel mezzo delle polemiche e discussioni che ne sono seguite.
Un semplice dato cronologico porta ad escludere che il regolamento possa avere preso in considerazione la sentenza: il regolamento approvato a giugno e la sentenza stata depositata a luglio.
Evidentemente, per il Regolamento si occupa anche della valutazione collegata all’insegnamento della religione cattolica (IRC) in pipunti, limitandosi perad una ricognizione della disciplina vigente giprima delle ordinanze impugnate dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e da questo dichiarate illegittime.
Secondo i quotidiani di oggi (21 agosto 2009) il regolamento andrebbe in senso contrario alla sentenza del TAR.
Ad una prima lettura sembra vero il contrario.
Il Regolamento, infatti, non riporta nessuna delle norme dichiarate illegittime con la sentenza 7076/2009.
Le ordinanze impugnate recitavano “I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.
Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attivitdidattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attivitmedesime.
L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, in coerenza con quanto previsto all’art.11, comma 2, del DPR n.323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attivitalternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero altre attivit ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purchcertificato e valutato dalla scuola secondo modalitdeliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrfar valere tali attivitcome crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.” (art. 8, co. 13-14)
L’art. 6 del nuovo Regolamento prevede invece che “In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalitpreviste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonchgli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.”(comma 3).
Appare quindi che la partecipazione dell’insegnante di IRC non sia piconsiderata “a pieno titolo” e che l’attribuzione del punteggio del credito scolastico non debba pitener conto del giudizio formulato dagli insegnanti di IRC. In disparte altre considerazioni sulla sospetta illegittimitdelle previsioni relative agli insegnamenti alternativi.
Dunque il Regolamento sembra riportare le lancette a prima delle Ordinanze dei Ministri Fioroni (nn. 26/07 e 30/08) e Gelmini (n. 40/09), coscome fa anche la sentenza del TAR:
- gli insegnanti di IRC partecipano agli scrutini degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento in una posizione peculiare e senza attribuire un voto, poichper l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente una speciale nota riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae (quindi partecipano “non-a-pieno-titolo”);
- comunque la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC non pudar luogo ad alcuna forma di discriminazione;
- il credito scolastico determinato sulla base della media dei voti conseguiti (quindi nelle materie che danno luogo a voti), anche in considerazione dell'assiduitdella frequenza scolastica, dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attivitcomplementari ed integrative, nonchdegli eventuali crediti formativi.
Alla luce di queste considerazioni, le affermazioni di esponenti del Ministero dell’Istruzione o dello staff del Ministro per un verso appaiono come un’ennesima maldestra genuflessione e per altro verso contribuiscono ad aumentare la confusione piuttosto che a chiarire le modalitdi svolgimento degli scrutini.
Mario Di Carlo