redazione
Nessun commentoAd un volantino/appello sottoscritto dalle associazioni laiche (di seguito riportato), ha fatto seguito una iniziativa pubblica di alcuni Gruppi Consiliari regionali (Federazione della Sinistra, Insieme per Bresso, Uniti per Bresso, Sinistra Ecologia Libertà, Italia dei Valori,Partito Democratico), nel corso della quale è stato illustrato un parere di costituzionalità sulla proposta di legge in oggetto, predisposto dal giurista Giorgio Sobrino ed è stato illustrato un appello sottoscritto da numerosi e qualificati giuristi dell'Università di Torino (di seguito riportato); infine il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle ha predisposto una serie di emendamenti a tale progetto di legge.
Invitiamo pertanto la maggioranza della Regione Piemonte e i proponenti della p.d.l. 20 a rinunciare a portare in approvazione tale provvedimento
19/06/2011
Appello dei giuristi sulla P.d.l. 20
La scuola pubblica italiana, per ammissione pressoché unanime, versa oggi in una situazione drammatica.
Negli ultimi anni - all’esito peraltro di un processo di “ridimensionamento” dell’istruzione scolastica pubblica che rimonta già a prima del Duemila - il personale docente ed amministrativo è stato drasticamente ridotto; i piani dell'offerta formativa non sono stati finanziati; l'eliminazione delle ore di compresenza degli insegnanti in classe ha impedito lo svolgimento delle attività di recupero per gli studenti in difficoltà, la didattica laboratoriale e le stesse fondamentali valenze di preparazione agli aspetti professionalizzanti delle varie specializzazioni nella scuola secondaria; è aumentato il numero di allievi per classe, mentre molti studenti in situazione di handicap sono costretti alla frequenza ad orario ridotto; la situazione delle strutture scolastiche, in assenza del finanziamento di adeguati interventi di manutenzione e di ammodernamento, è progressivamente peggiorata (come dimostrano, purtroppo, anche alcuni eventi tragici verificatisi proprio nel territorio); mancano, di fatto, le risorse per gli interventi urgenti, indispensabili al fine di mettere in sicurezza gli edifici ed eliminare le barriere architettoniche.
In questa situazione - che per la gran parte dei giovani delle famiglie italiane rende la frequenza della scuola pubblica poco più che una “normale abitudine” (o peggio, un’“avventura pericolosa”, tra strutture fatiscenti, servizi assenti e personale carente e spesso assai demotivato), priva di un’utilità effettiva ai fini della formazione culturale e della preparazione professionale - l’ordinamento italiano registra la crescente tendenza alla “valorizzazione” della scuola privata, attraverso, in particolare (ma non solo), l’erogazione di finanziamenti pubblici.
Questa tendenza si è espressa, in particolare, a livello statale, nella legge n. 62/2000 (c.d. “legge Berlinguer”), che ha sancito la parificazione totale delle scuole pubbliche e private nel quadro del “sistema nazionale dell’istruzione”; e a livello regionale, in numerosi interventi legislativi che hanno previsto l’erogazione di sussidi e/o di finanziamenti a vario titolo, di natura diretta alle scuole o indiretta alle famiglie degli alunni, erogati a beneficio delle scuole private.
Dal punto di vista del diritto costituzionale non si tratta, beninteso, di una tendenza censurabile in sé e per sé. Pur non dovendosi dimenticare l’opinione di illustri Costituenti - tra cui Calamandrei - per i quali “la scuola pubblica è il prius, quella privata è il posterius”, occorre riconoscere che la stessa Costituzione, al quarto comma dell’articolo 33, afferma i principi del pluralismo scolastico e della parità delle istituzioni scolastiche e del trattamento dei rispettivi alunni.
Tuttavia l’articolo 33 della Costituzione sancisce anche a chiare lettere - come ben noto - che l’istituzione delle scuole private deve avvenire “senza oneri per lo Stato”. Sono dunque precluse da questa previsione costituzionale, come ha rilevato la giurisprudenza della Corte Costituzionale (per tutte, sentenza n. 36/1982), le erogazioni di finanziamenti e sovvenzioni dirette alle scuole private, senza che da ciò possano peraltro risultare intaccati il pluralismo scolastico e la libertà di scelta delle famiglie. Secondo la Corte, infatti, in questo caso, “fuori discussione la libertà di insegnamento e la libertà di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato, neppure è intaccata la corrispondente libertà di scelta del tipo di scuola preferito. Invero dalla garanzia costituzionale di questa come di altre libertà (si pensi alla libertà religiosa o a quella di associazione) non può certo dedursi l'obbligo della Repubblica di assumersi gli oneri eventualmente necessari per esercitarla”.
Si tratta dunque - in definitiva - di rendere possibile il pluralismo scolastico, senza tuttavia mettere in discussione il principio del primato della scuola pubblica organizzata e finanziata dallo Stato, la quale, del resto, appare la migliore garanzia - per la sua stessa istituzione e funzionamento - dei principi del pluralismo e della piena libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, che la Costituzione repubblicana afferma e protegge.
In questo contesto, suscita nei sottoscritti sorpresa e notevole perplessità la Proposta di legge regionale n. 20 del 15 giugno 2010, presentata dai consiglieri Vignale e altri, recante “Modifiche alla legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)”. Tale Proposta, infatti, prevede (modificando significativamente alcune norme della legge regionale citata, approvata nella precedente Legislatura regionale):
- all’art. 1, lo spostamento in capo alla Regione (dai Comuni che le esercitano oggi) delle funzioni amministrative di istruzione e di gestione delle domande di erogazione degli assegni di studio per “iscrizione e frequenza” alle scuole, proposte dalle famiglie;
- all’art. 2, l’istituzione di un “Fondo rotativo per la difesa del diritto allo studio”, garantito dalla Regione, destinato a finanziare - in realtà - “interventi di riqualificazione, espansione e adeguamento normativo delle scuole paritarie”, e con riguardo esclusivamente - si noti bene - “alle scuole paritarie senza fini di lucro non dipendenti di Enti Pubblici”;
- all’art. 3, lo spostamento in capo alla Regione (dai Comuni e le Province che le esercitano oggi) delle funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica, con riguardo esclusivamente, ancora, alle “scuole paritarie senza fini di lucro non dipendenti da Enti Locali”;
- all’art. 4, infine, la “soppressione” dell’art. 37 comma 2 della legge regionale n. 28/2007 sopra citata, che stabilisce una ripartizione preventiva e di massima delle quote dei fondi regionali destinate alla spesa per la scuola (35% per interventi “relativi alla qualificazione e al sostegno di offerta di istruzione per garantire il diritto di apprendimento”, e 65% per interventi “a sostegno delle famiglie e delle scuole dell'infanzia”).
Si tratta, ad avviso dei sottoscritti, di proposte variamente preordinate a beneficiare le scuole private, a tutto discapito degli istituti pubblici, attraverso l’erogazione di corposi finanziamenti e l’assunzione di un ruolo di primo piano della Regione nella relativa gestione, al posto degli enti locali. Tali proposte non appaiono soltanto discutibili sotto il profilo dell’opportunità politica - a fronte della situazione drammatica della scuola pubblica in precedenza ricordata -; ma anche, almeno in taluni casi, contrarie al dettato costituzionale.
Da sottolineare, in particolare, al riguardo, è la proposta (contenuta nell’art. 2 della Proposta di legge citata) di istituire un “fondo rotativo” per gli interventi di edilizia scolastica, destinato esclusivamente alle scuole paritarie “non dipendenti di Enti Pubblici”. Tale proposta ci sembra in esplicito contrasto con l’art. 33 comma 3 della Carta costituzionale, che vieta appunto l’erogazione di finanziamenti diretti alle scuole private. Inoltre, essa è contraria all’art. 3 della stessa Costituzione - che sancisce, come è noto, il fondamentale principio di uguaglianza dei cittadini e delle varie “formazioni sociali” - dal momento che discrimina apertamente le altre categorie di scuole (ivi comprese quelle paritarie dipendenti da enti pubblici: si pensi alle scuole per l’infanzia comunali, che incontrano oggi notevoli difficoltà), escludendole dalla possibilità di accedere ai fondi per l’esecuzione di interventi di edilizia scolastica.
Ma anche altre previsioni della Proposta di legge si prestano a censure di incostituzionalità, come quelle (contenute negli articoli 1 e 3) che spostano al livello di governo regionale la titolarità ed il conseguente esercizio di rilevanti funzioni amministrative in materia scolastica (come la gestione delle domande di assegno e, ancora, l’edilizia scolastica), in potenziale contrasto con i principi di “sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” dell’esercizio delle funzioni amministrative prescritti dall’art. 118 della Costituzione, nonché ancora con il fondamentale principio di uguaglianza.
In sostanza, con la Proposta di legge in esame, ci si ripromette di collocare le scuole paritarie private sotto la competenza amministrativa esclusiva della Regione, erogando alle medesime ingenti finanziamenti diretti da parte della Regione stessa, finalizzate all’esecuzione di rilevanti interventi di edilizia volti a rinnovare e potenziare le strutture, rendendole così migliori e più “appetibili” da parte degli alunni e delle loro famiglie; e ciò - oltre che a discapito della scuola pubblica, oggi in situazione drammatica come detto all’inizio -, in contrasto con il dettato costituzionale in materia.
Per queste ragioni - lungi da prese di posizione ideologiche e aprioristicamente orientate in senso denigratorio della scuola privata e del principio del pluralismo scolastico, che è sancito dalla stessa Costituzione - dichiariamo pubblicamente la nostra contrarietà alla Proposta di legge in questione, nel comune convincimento della necessità di difendere la scuola pubblica e le sue risorse umane e materiali, ed i principi del pluralismo, della libertà di manifestazione del pensiero e, in ultima analisi, della stessa democrazia, che rappresentano il patrimonio indiscusso ed intangibile della nostra tradizione costituzionale.
Firmato dai sottoscritti giuristi e costituzionalisti dell’Università di Torino:
Alessandra Algostino Matteo Losana
Alfonso Di Giovine Guido Neppi Modona
Mario Dogliani Francesco Pallante
Andrea Giorgis Stefano Sicardi
Enrico Grosso Giorgio Sobrino
Fabio Longo Gustavo Zagrebelsky
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APPELLO SULLA PDL 20
Mentre Gelmini e Tremonti tagliano le risorse essenziali della scuola pubblica, si prepara una legge regionale per finanziare le scuole paritarie private: facciamola conoscere e diciamo un chiaro NO!
La situazione della scuola pubblica è drammatica, il personale è stato drasticamente ridotto, i piani dell'offerta formativa non sono stati finanziati, l'eliminazione delle ore di compresenza degli insegnanti impedisce le attività di recupero per gli studenti in difficoltà, la didattica laboratoriale e le stesse fondamentali valenze di preparazione agli aspetti professionalizzanti delle varie specializzazioni nella scuola secondaria, aumenta il numero di allievi per classe, molti studenti in situazione di handicap sono costretti alla frequenza ad orario ridotto, mancano le risorse per interventi urgenti al fine di superare le barriere architettoniche ed attuare le norme di sicurezza degli edifici scolastici...
Di fronte a questa situazione che si fa in Regione?
Il 15 giugno è stata presentata al Consiglio regionale del Piemonte la Proposta di legge n. 20 del 15/6/2010 a firma Vignale e altri “Modifiche alla legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)”. Si tratta della traduzione concreta dell’impegno preso durante la campagna elettorale da Cota e da tutto il centro destra di modificare in peggio la legge sul “diritto allo studio e la libera scelta educativa” varata dalla precedente maggioranza di centro sinistra.
Di cosa si tratta in concreto?
a) L’articolo 1 prevede che i “benefici previsti dall'art. 12 comma 1 lettera a, […] assegni di studio per iscrizione e frequenza” cioè i soldi pubblici che vanno a coprire le spese per le rette delle scuole private siano d’ora in poi gestite direttamente dalla Regione, in modo da eliminare il controllo che gli enti locali potevano esercitare. Si tratta di cifre considerevoli se si considera che per l’anno scolastico 2008/2009 le domande ammesse e finanziate sono state 10.463 per un importo complessivo di €. 10.741.884.
b) L’art. 2 istituisce un “fondo rotativo per l'edilizia scolastica finalizzato esclusivamente alle scuole paritarie senza fini di lucro non dipendenti di Enti Pubblici”. Questo articolo è particolarmente grave per due motivi: in primo luogo perché viola esplicitamente il dettato dell’art. 33 della Costituzione (Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.), assegnando risorse pubbliche per l’edilizia scolastica delle scuole private direttamente ai proprietari delle scuole stesse, senza nemmeno la foglia di fico dei “contributi destinati alle famiglie”; in secondo luogo perché discrimina ulteriormente, sulla scia di quanto purtroppo già fa la legge in vigore, le scuole “paritarie senza fini di lucro dipendenti di Enti Pubblici”come ad esempio le scuole materne comunali. Le scuole dell’infanzia del Comune di Torino perciò non vedranno nemmeno un euro.
c) per rafforzare quanto disposto dall’art. 2, al fine di aggirare le competenze degli enti locali per edilizia scolastica, si affida alla Regione la competenza in materia.
d) cancellando il comma 2 dell’art. 37, che stabilisce la ripartizione dei finanziamenti previsti dalla legge (trentacinque per cento per il sostegno di offerta di istruzione e il diritto di apprendimento e il sessantacinque per cento a favore degli interventi a sostegno delle famiglie, di cui il quaranta per cento per gli allievi delle scuole private), si vuole avere mano libera per spostare, da un capitolo di spesa all’altro, le già insufficienti risorse riservate per gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole private.
In sintesi, siamo di fronte ad uno smaccato intervento, esplicitamente ideologico, per spostare notevoli risorse, nell’ordine di decine di milioni di euro, verso le scuole private per consentir loro di rinnovare le strutture, abbassare le rette di iscrizione e frequenza per accrescere l’appetibilità. Il tutto mentre il duo Gelmini-Tremonti, contemporaneamente, priva le scuole pubbliche, le scuole di tutti, con centinaia di migliaia di allievi ( in Piemonte 509.849 nel 2008/2009), non solo di qualsiasi stanziamento per l’edilizia, la manutenzione e la sicurezza, ma persino dei fondi per il funzionamento ordinario.
DIFENDIAMO LA SCUOLA PUBBLICA SECONDO COSTITUZIONE!
DICIAMO NO AL PEGGIORAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 28.12.2007!
Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni
Comitato torinese per la laicità della scuola
COOGEN – Coordinamento Genitori Nidi Materne Elementari Medie
Comitato per l’Integrazione Scolastica
Coordinamento RSU no Gelmini
CGD – Coordinamento Genitori Democratici Piemonte
CIDI – Centro Iniziativa Democratica Insegnanti
FNISM – Federazione Nazionale Insegnanti, sezione di Torino “Frida Malan”
CEMEA Piemonte – Centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva
MCE – Movimento di Cooperazione Educativa
Associazione “31 Ottobre” per una scuola laica e pluralista promossa dagli evangelici italiani
CUB Scuola Università e Ricerca del Piemonte
UIL Scuola
FLC-CGIL
COBAS
KSA – Collettivo Studenti Autoorganizzati
CISL Scuola Piemonte
ASAPI
Federazione GILDA UNAMS
{ Pubblicato il: 20.06.2011 }