francesca palazzi arduini
Nessun commento“CountMe Out” aveva ottenuto un grande seguito a causa dell’ indignazione suscitata dai casi di pedofilia (531mila email al sito e migliaia di moduli compilati) venuti all’attenzione pubblica dopo sconcertanti denunce, fino ad allora passate sotto silenzio dalla Chiesa irlandese e dalla Congregazione per la dottrina della Fede, .
L’atto di defezione, per voce della Chiesa cattolica stessa, è da intendersi come una rinuncia totale ai sacramenti e intende operare quella che viene definita la “rottura dei vincoli della comunione ecclesiastica”, esso è equiparabile allo Sbattezzo italiano (promosso prima dalla Associazione per lo sbattezzo e in seguito dalla Unione Atei, agnostici razionalisti, Uaar), non è quindi un mero “giustificare” il non pagamento di una tassa di religione ma un “atto di vera apostasia”, per il quale il codice canonico prevede dure conseguenze (inclusa la scomunica) e che, più concretamente, se esternato per iscritto e con chiarezza alle autorità ecclesiastiche, consente l’annotazione della defezione sul registro battesimale, così come prescritto dal Decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30 ottobre 1999 recante “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”. Questo Decreto ha riconosciuto per la prima volta il diritto d’ottenere la correzione dei dati sui registri battesimali, una sentenza del Tribunale di Padova del 2000 non ne autorizza invece la loro cancellazione. Inutile dire che questi pronunciamenti sono stati fortemente richiesti dalle attività per lo Sbattezzo e dal ricorso, fatto in Italia nel 1999 da un socio Uaar, al Garante per la privacy, istituto allora appena inaugurato.
Ma perché questa improvvisa decisione della Chiesa cattolica irlandese di sottrarsi, forse temporaneamente, alle dichiarazioni di defezione? Nel 2010 entra in vigore il già emanato Motu proprio “Omnium in mentem” (26 ottobre 2009, traducibile con un “All’attenzione di tutti”), da tempo allo studio dei giuristi canonici vaticani, che reca modifiche a tre articoli del Codice di Diritto Canonico riguardanti la possibilità di defezionare dalla Chiesa, i tre articoli però, riguardano solamente il matrimonio. I riferimenti alla defezione formale vengono lì soppressi dopo lunghe consultazioni per: “la convenienza di non avere in questi casi un trattamento diverso da quello dato alle unioni civili dei battezzati che non fanno alcun atto formale di abbandono; la necessità di mostrare con coerenza l’identità “matrimonio-sacramento”; il rischio di favorire matrimoni clandestini; le ulteriori ripercussioni nei paesi dove il Matrimonio canonico possiede effetti civili, e così via” (Pontificio consiglio per i Testi Legislativi, 15 dicembre 2009).
Il Pontificio consiglio spiega inoltre che la modifica riguarda “l’ambito matrimoniale” circa gli obblighi dei battezzati di non sposare non-battezzati o non cattolici, e cita a conferma l’iter delle consultazioni durante le quali, anzi, si ritenne necessaria l’emanazione di una Lettera che invece chiarisse la modalità della defezione, riconosciuta la mole delle richieste poiché “Nel frattempo, la soppressione di questo inciso riguardante la disciplina canonica del Matrimonio è stata messa in collegamento con una questione del tutto diversa, che richiedeva però opportuno chiarimento, e riguardava esclusivamente alcuni Paesi centro-europei: si trattava dell’efficacia ecclesiale dell’eventuale dichiarazione fatta da un cattolico davanti al funzionario civile delle tasse di non appartenere alla Chiesa cattolica e, in conseguenza, di non essere tenuto a versare la cosiddetta tassa per il culto”. Di qui l’emanazione della Lettera che il Ponticio consiglio cita: “A questo concreto proposito e, quindi, in ambito diverso da quello strettamente matrimoniale al quale faceva riferimento il summenzionato inciso nei tre canoni del Codice, venne avviato uno studio da parte del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in collaborazione con la Congregazione per la Dottrina della Fede per precisare quali siano i requisiti essenziali della manifestazione di volontà di defezione dalla Chiesa cattolica. Tali condizioni di efficacia sono state indicate nella Lettera Circolare ai Presidenti delle Conferenze Episcopali” che il Pontificio consiglio inviò il 13 marzo 2006 e che quindi non c’è ragione di ritenere non più valida poiché scritta durante lo stesso iter della Omnium in Mentem e contemplante la possibilità di defezionare e il riconoscimento dell’apostasia, storicamente ormai avvalorate.
La Chiesa cattolica irlandese ha invece dichiarato e tutt’oggi non integrato che: “… Non sarà più possibile la defezione formale dalla Chiesa Cattolica. Ciò non toglie che molte persone possano defezionare da essa, e possano continuare a farlo, però non tramite un procedimento formale. Questo cambiamento riguarderà la Chiesa in tutto il mondo. L’Arcidiocesi di Dublino conta di mantenere un registro di nota di chi esprime il desiderio di distaccarsi dalla Chiesa. I dettagli verranno comunicati a coloro che sono coinvolti nel procedimento quando essi saranno definiti.” (RTE). Pare più che altro che sia in atto il tentativo di temporeggiare sulle dichiarazioni di defectio (non per fini matrimoniali ma di coscienza) che continuavano a pervenire, non tenendo conto delle delucidazioni del Pontificio consiglio di cui sopra, da tempo pubblicamente consultabili sul sito del Vaticano, e causando perplessità e frustrazione nei ricorrenti.
Altri silenzi, altre nebbie si stendono sull’Irlanda? E’ d’obbligo che la Chiesa cattolica smentisca l’uso strumentale della Omnium in mentem a scopo … riparativo delle fughe di fedeli.
{ Pubblicato il: 13.03.2011 }