Dal 1969 la voce del pensiero laico e liberale italiano e
della tradizione politica che difende e afferma le libertà, l'equità, i diritti, il conflitto.
"Critica liberale" segue il filo rosso che tiene assieme protagonisti come Giovanni Amendola e Benedetto Croce,
Gobetti e i fratelli Rosselli, Salvemini ed Ernesto Rossi, Einaudi e il "Mondo" di Pannunzio, gli "azionisti" e Bobbio.
volume XXIV, n.232 estate 2017
territorio senza governo - l'agenda urbana che non c'è
INDICE
taccuino
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67. paolo bagnoli, la nostra preoccupazione
68. coordinamento democrazia costituzionale, appello alla mobilitazione per una legge elettorale conforme alla Costituzione
106. comitati unitari per il NO al “rosatellum”, l’imbroglio degli imbrogli
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territorio senza governo
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69. giovanni vetritto, l’italia del “non governo” locale
73. pierfranco pellizzetti, alla ricerca del civismo perduto
79. antonio calafati, le periferie delle metropoli italiane
84. paolo pileri, molta retorica, pochi fatti
86. giovanni vetritto, post-marxisti inutili
88. valerio pocar, primo comandamento: cementificare
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astrolabio
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89. riccardo mastrorillo, finanziare sì, ma come?
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GLI STATI UNITI D'EUROPA
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93. sarah lenderes-valenti, la risorsa più grande
94. luigi somma, le democrazie invisibili
97. claudio maretto, la discontinuità paga
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castigat ridendo mores
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100. elio rindone, basta con l’onestà!
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l'osservatore laico
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103. carla corsetti, il principio di laicità
107. gaetano salvemini, abolire il concordato
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terrorismo e religione
109. pierfranco pellizzetti, jihad combattuta alla john wayne
114. alessandro cavalli,quattro cerchi
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lo spaccio delle idee
117. gianmarco pondrano altavilla, cari liberisti, chi conosce un buon medium?
118. luca tedesco, savoia o borbone? lo storico è un apolide
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
Mauro Barberis, Piero Bellini, Daniele Garrone, Sergio Lariccia, Pietro Rescigno, Gennaro Sasso, Carlo Augusto Viano, Gustavo Zagrebelsky.
* Hanno fatto parte del Comitato di Presidenza Onoraria: Norberto Bobbio (Presidente), Vittorio Foa, Alessandro Galante Garrone, Giancarlo Lunati, Italo Mereu, Federico Orlando, Claudio Pavone, Alessandro Pizzorusso, Stefano Rodotà, Paolo Sylos Labini. Ne ha fatto parte anche Alessandro Roncaglia, dal 9/2014 al 12/2016.
Con la pubblicazione, l’11 marzo scorso, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del regolamento UE n. 211/2011 diventa pienamente operativa la possibilità per i cittadini europei di presentare proposte per l’adozione di atti giuridici europei. A voler essere pignoli non si tratta di un vero e proprio diritto di iniziativa legislativa, ma piuttosto della facoltà di “sollecitare” la Commissione europea a presentare proposte normative su una determinata materia; nel burocratese europeo si definisce «iniziativa dell’iniziativa».
L’istituto rappresenta una delle novità introdotte con il Trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009. L’articolo 11 della nuova versione del Trattato sull’Unione europea (TUE) afferma, infatti, che «cittadini dell’Unione, in numero di almeno 1 milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione europea … a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione».
L’articolo 24, co. 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) demanda ad un regolamento adottato dal Parlamento e dal Consiglio il compito di definire le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di un’iniziativa da parte dei cittadini europei; tale atto deve, in particolare, individuare il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che presentano la richiesta devono provenire. Da queste premesse nasce il regolamento UE n. 211/2011 del 16 febbraio, pubblicato l’11 marzo (GUUE L 65/1) e applicabile dal 1° aprile 2012.
Quali procedura deve seguire chi vuole proporre alla Commissione europea un regolamento o una direttiva? Vediamo tutti i passaggi.
In primo luogo la richiesta deve provenire da 1 milione di cittadini appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri dell’Unione europea (art. 7 reg. 211/2011). In ogni Stato il numero minimo di firme necessarie sarà determinato moltiplicando per 750 il numero di deputati di quello Stato al Parlamento europeo (per l’Italia 54750). L’iniziativa, inoltre, deve essere sostenuta da un comitato composto da almeno 7 cittadini provenienti da 7 Stati membri diversi (art. 3 reg. 211/2011).
Prima di procedere alla raccolta delle firme, i promotori devono iscrivere la proposta in un apposito registro elettronico tenuto dalla Commissione; entro 2 mesi dall’inserimento della proposta l’esecutivo europeo conferma la registrazione, dopo aver verificato che:
a) il comitato dei cittadini sia stato costituito e le persone di contatto siano state designate secondo quanto previsto dalle disposizioni del regolamento;
b) la richiesta non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati;
c) la richiesta non sia manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria oppure contraria ai valori fondamentali dell’Unione europea.
La registrazione può essere rifiutata solo in presenza di una delle condizioni prima indicate (art. 4 reg. 211/2011).
Dalla conferma della registrazione, i comitati promotori hanno a disposizione 1 anno per raccogliere le firme necessarie, su carta o anche a mezzo Internet (art. 5 reg. 211/2011); ultimata la raccolta delle firme, la proposta passa all’esame della Commissione, che procede alla pubblicazione sul suo sito web e riceve gli organizzatori per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate dall’iniziativa. Il passaggio più importante, tuttavia, è quello che prevede, entro 3 mesi, l’obbligo per la Commissione di esporre in una comunicazione (trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio) le sue conclusioni giuridiche e politiche riguardo all’iniziativa, l’eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal senso (art. 10 reg. 211/2011). su www.leggioggi.it su www.leggioggi.it anche il testo integrale del regolamento