Dal 1969 la voce del pensiero laico e liberale italiano e
della tradizione politica che difende e afferma le libertà, l'equità, i diritti, il conflitto.
"Critica liberale" segue il filo rosso che tiene assieme protagonisti come Giovanni Amendola e Benedetto Croce,
Gobetti e i fratelli Rosselli, Salvemini ed Ernesto Rossi, Einaudi e il "Mondo" di Pannunzio, gli "azionisti" e Bobbio.
volume XXIV, n.232 estate 2017
territorio senza governo - l'agenda urbana che non c'è
INDICE
taccuino
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67. paolo bagnoli, la nostra preoccupazione
68. coordinamento democrazia costituzionale, appello alla mobilitazione per una legge elettorale conforme alla Costituzione
106. comitati unitari per il NO al “rosatellum”, l’imbroglio degli imbrogli
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territorio senza governo
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69. giovanni vetritto, l’italia del “non governo” locale
73. pierfranco pellizzetti, alla ricerca del civismo perduto
79. antonio calafati, le periferie delle metropoli italiane
84. paolo pileri, molta retorica, pochi fatti
86. giovanni vetritto, post-marxisti inutili
88. valerio pocar, primo comandamento: cementificare
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astrolabio
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89. riccardo mastrorillo, finanziare sì, ma come?
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GLI STATI UNITI D'EUROPA
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93. sarah lenderes-valenti, la risorsa più grande
94. luigi somma, le democrazie invisibili
97. claudio maretto, la discontinuità paga
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castigat ridendo mores
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100. elio rindone, basta con l’onestà!
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l'osservatore laico
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103. carla corsetti, il principio di laicità
107. gaetano salvemini, abolire il concordato
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terrorismo e religione
109. pierfranco pellizzetti, jihad combattuta alla john wayne
114. alessandro cavalli,quattro cerchi
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lo spaccio delle idee
117. gianmarco pondrano altavilla, cari liberisti, chi conosce un buon medium?
118. luca tedesco, savoia o borbone? lo storico è un apolide
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
Mauro Barberis, Piero Bellini, Daniele Garrone, Sergio Lariccia, Pietro Rescigno, Gennaro Sasso, Carlo Augusto Viano, Gustavo Zagrebelsky.
* Hanno fatto parte del Comitato di Presidenza Onoraria: Norberto Bobbio (Presidente), Vittorio Foa, Alessandro Galante Garrone, Giancarlo Lunati, Italo Mereu, Federico Orlando, Claudio Pavone, Alessandro Pizzorusso, Stefano Rodotà, Paolo Sylos Labini. Ne ha fatto parte anche Alessandro Roncaglia, dal 9/2014 al 12/2016.
E' del tutto ovvio che anche i Giudici debbano essere responsabili, civilmente(oltre)che penalmente, per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni. Ne va di mezzo il principio di uguaglianza che sostanzia lo stato di diritto. La legge Vassalli del 1988 ha fissato, a pena di inammissibilita', i presupposti della domanda risarcitoria per atto commesso con dolo o colpa grave dal magistrato nell'esercizio delle funzioni, o diniego di giustizia, escludendo che possa dar luogo a responsabilita l'attivita' di interpretazione di norme di diritto ovvero di valutazione del fatto e dalla prova. Non puo' ammettersi diversa conseguenza, in considerazione del carattere fortemente valutativo dell'attivita' giudiziaria, che attua la garanzia costituzionale dell'indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio, come rilevato costantemente dalla Corte Costituzionale. Ne' puo' ritenersi che il giudice sia obbligato a decidere conformemente all'interpretazione effettuata precedentemente dallo stesso o da altro giudice in relazione ad un'altra controversia. Se cosi' fosse, sarebbe ad esempio forse, ancora in vigore il cosiddetto delitto d'onore.. Secondo la legge Vassalli, che chiama in causa anche lo Stato (che', in caso di incapienza del giudice responsabile, il danneggiato non otterrebbe soddisfazione), la colpa gave ricorre sempre nei seguenti casi: a) grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risultra incontrastabilmente dagli atti del procedimento; c) negazione determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) emissione di provvedimento concernente la liberta' della persona fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. Tutto e' perfettibile, ma il principio di indipendenza deve essere rispettato. Ed e' assodato che qualunque intervento non richiede alcuna "riforma epocale" costituzionale, come declamato dall'ineffabile premier. A meno che non si intenda, come a questo punto della storia appare evidente, compromettere il principio di indipendemnza della Magistratura, presidio dello stato di diritto, senza di che e' inutile parlare di Costituzione. La Costituzione, in tal caso, come nello Statuto di Hamas sarebbe consisterebbe nella "volonta' di Allah": alias Furherprinzip sovraordinato alla LEGGE. E' notizia di venerdi: La Commissione Giustizia della camera, con il voto dei ineffabile parlamentare "radicale" (nel senso di Hamas?), relatore il leghista Pini, ha cancellato la responsabilita' per dolo o colpa grave. Introducendo il principio rivoluzionario (nel senso che anche la reazione e' una rivoluzione) della " violazione manifesta del diritto". Dunque apoditticamente : qualunque "violazione ", a prescindere da una qualunque tipizzazione rispettosa, come la legge Vassalli della Costituzione (qualunque costituzione necessariamnete fondata sulla separazione dei poteri). Norma intimidatoria senz'altro, perche' indurra' il giudice a valutazioni compiacenti il potente di turno e conformistiche nel senso dell'appiattimento, del chi me lo fa fare. Con buona pace per il "piccolo giudice" di Porte aperte. E se i giudici si mettessero anche tacitamente d'accordo, nel senso che tutte le sentenze di primo grado venissero acriticamente confermate nei superiori gradi di giudizio. dove starebbe la manifesta violazione del diritto? Giudicata a quel punto da chi? Che tristezza!
Ho una copia di una sentenza del giudice del lavoro presso il tribunale di Teramo, Alessandro Verrico.
Il giudice Alessandro Verrico, motiva la sentenza con una norma abrogata, non più vigente, che non esiste più nell'attuale giurisprudenza.