Fondazione Critica Liberale   'Passans, cette terre est libre' - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico 'Albero della Libertà ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta &lequo;passans ecc.» era qualche volta posta sotto gli 'Alberi della Libertà' in Francia.
 
Direttore: Enzo Marzo

Dal 1969 la voce del pensiero laico e liberale italiano e della tradizione politica che difende e afferma le libertà, l'equità, i diritti, il conflitto.

"Critica liberale" segue il filo rosso che tiene assieme protagonisti come Giovanni Amendola e Benedetto Croce, Gobetti e i fratelli Rosselli, Salvemini ed Ernesto Rossi, Einaudi e il "Mondo" di Pannunzio, gli "azionisti" e Bobbio.

volume XXIV, n.232 estate 2017

territorio senza governo - l'agenda urbana che non c'è

INDICE

taccuino
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67. paolo bagnoli, la nostra preoccupazione
68. coordinamento democrazia costituzionale, appello alla mobilitazione per una legge elettorale conforme alla Costituzione
106. comitati unitari per il NO al “rosatellum”, l’imbroglio degli imbrogli
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territorio senza governo
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69. giovanni vetritto, l’italia del “non governo” locale
73. pierfranco pellizzetti, alla ricerca del civismo perduto
79. antonio calafati, le periferie delle metropoli italiane
84. paolo pileri, molta retorica, pochi fatti
86. giovanni vetritto, post-marxisti inutili
88. valerio pocar, primo comandamento: cementificare
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astrolabio
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89. riccardo mastrorillo, finanziare sì, ma come?
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GLI STATI UNITI D'EUROPA
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93. sarah lenderes-valenti, la risorsa più grande
94. luigi somma, le democrazie invisibili
97. claudio maretto, la discontinuità paga
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castigat ridendo mores
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100. elio rindone, basta con l’onestà!
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l'osservatore laico
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103. carla corsetti, il principio di laicità
107. gaetano salvemini, abolire il concordato
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terrorismo e religione
109. pierfranco pellizzetti, jihad combattuta alla john wayne
114. alessandro cavalli,quattro cerchi
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lo spaccio delle idee
117. gianmarco pondrano altavilla, cari liberisti, chi conosce un buon medium?
118. luca tedesco, savoia o borbone? lo storico è un apolide
119. gaetano pecora, ernesto rossi, “pazzo malinconico”
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78.92.102. spilli de la lepre marzolina
116. la lepre marzolina, di maio ’o statista
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Critica liberale può essere acquistata anche on line attraverso il sito delle Edizioni Dedalo con transazione crittografata e protetta.
.A ROMA IL FASCICOLO PUO' ESSERE ACQUISTATO ANCHE PRESSO L'EDICOLA DEI GIORNALI IN PIAZZA DEL PARLAMENTO.
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Mauro Barberis, Piero Bellini, Daniele Garrone, Sergio Lariccia, Pietro Rescigno, Gennaro Sasso, Carlo Augusto Viano, Gustavo Zagrebelsky.

* Hanno fatto parte del Comitato di Presidenza Onoraria: Norberto Bobbio (Presidente), Vittorio Foa, Alessandro Galante Garrone, Giancarlo Lunati, Italo Mereu, Federico Orlando, Claudio Pavone, Alessandro Pizzorusso, Stefano Rodotà, Paolo Sylos Labini. Ne ha fatto parte anche Alessandro Roncaglia, dal 9/2014 al 12/2016.
 
05.02.2018

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Legge elettorale: non confondere Giudice e Parlamento!

antonio caputo

1 commento
[36] Alcune considerazioni disperanti , matte e disperatissime, a margine della prossima pronuncia della Corte Costituzionale sulla legge porcata
La migliore dottrina costituzionale e’ scettica sulla possibilita’ di riformare il “porcellum” per via giudiziaria.
Come avverrebbe se, il 3 dicembre 2013,  la Corte Costituzionale in qualche modo accogliesse.  , dichiarandone l’ammissibilita’, l’incidente di incostituzionalita’ sollevato dalla I sezione civile della Corte di Cassazione   con l’ordinanza 12060/2013.
Anche se  la Cassazione sottolinea con forza  che i dubbi di incostituzionalita’ sono stati gia’ sollevati nell’ambito di alcuni obiter dicta contenuti in tre sentenze della Corte Costituzionale , nn.15 e 16/2008, n.13/2012 , che si occuparono dell’ammissibilita’ di due referendum abrogativi concernenti  la “porcata” (da ultimo il c.d. referendum Guzzetta che avrebbe  introdotto un superporcellum con premio di maggioranza senza soglia minima per il primo partito e non per la coalizione); va detto che le considerazioni contenute in quelle decisioni si arrestarono ad un generico e comunque preoccupato riconoscimento di “alcuni aspetti problematici della legge elettorale” , ne’  i giudici della Corte  ritennero di spingersi oltre, in nessun modo.
Obiter dicta , ovvero considerazioni generali e non specifiche, a contenuto esortativo di buone pratiche parlamentari intese a rimuovere l’aborto,  prive di qualunque effetto precettivo.
Siamo insomma  di fronte all’ennesima disfatta della politica dei politici di professione autodefinitisi parlamentari della repubblica , incapace di autoriformarsi ..
Ne’, purtroppo  possiamo sperare piu’ di tanto  nel giudizio salvifico della Corte Costituzionale, per  le regole che governano lo stato di diritto  e la separazione dei poteri, pure a fronte di un tentativo generoso, e della Cassazione e dei valorosi ricorrenti e dei loro bravissimi difensori,   di far valere l’incostituzionalita’ della legge elettorale per via giudiziaria, che e’ tuttavia   improprio.
Non e’ infatti  ammissibile un’azione di fronte ad un Giudice comune (nella specie la Cassazione) che abbia come pretesa la sola dichiarazione di incostituzionalita’ della legge , mediante proposizione della questione alla Corte costituzionale , per difetto di incidentalita’ della stessa questione:
Si e’  difatti sostanzialmente in presenza di una falsa lite, lis ficta o inesistente, in quanto l’azione di accertamento della lesione del diritto  (di voto libero ed eguale e segreto dell’elettore) e’ identica  in ragione dell’ assoluta coincidenza con l’azione di accertamento della pretesa illegittimita’ costituzionale  di quella legge che disciplina quel voto.
In altre parole, il sistema vigente  non consente il ricorso diretto alla Corte  Costituzionale per la declaratoria “astratta” di illegittimita’ costituzionale di una norma di legge, avendo il giudizio dinanzi alla Corte  sempre natura incidentale
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In altri Paesi e contesti e’ ammesso il ricorso diretto alla Corte, come in Spagna per il Defensor del Pueblo, ammesso  ad impugnare dinanzi alla Corte costituzionale, in via preventiva, atti aventi forza di legge, che egli assuma in ipotesi lesivi di diritti costituzionali fondamentali
Dalla sentenza dichiarativa dell’illegittimita’ emessa dalla Corte Costituzionale , secondo il sistema,  deve necessariamente  derivare un provvedimento ulteriore e diverso del Giudice remittente, il Giudice ordinario, nella specie la Corte di Cassazione,  con lo scopo di definire il proprio giudizio e di realizzare in tal modo la tutela in concreto, e non in astratto, del diritto rivendicato dai ricorrenti.
L’obiezione di inammissibilita’ della questione pare a questo punto  davvero insuperabile.
Ma  se anche,  con una vera acrobazia giuridica,  venisse superata, come  del tutto improbabile, ne scaturirebbero quattro scenari, tutti inverosimili e comunque estremamente problematici al limite della rottura costituzionale:
Ovvero:
1) L’illegittimita’ ipoteticamente dichiarata del premio di maggioranza in quanto  privo di una soglia minima,  con l’annullamento della vigente disciplina, introdurrebbe un proporzionale sostanzialmente puro, comunque completamente diverso da quello voluto dal legislatore bypassato per via giudiziaria : con tutti i connessi problemi relativi al rispetto del principio della separazione tra poteri dello Stato, non competendo alla Corte la funzione del legislatore, sia pure del disgraziatissimo legislatore italico;
2) L’annullamento dell’intera legge elettorale  per effetto di dichiarazione integrale di incostituzionalita’: esito questo  ancor piu’ improbabile se non impossibile, anche per il valore di precedente della sentenza n.13/2012 che boccio’ il referendum abrogativo  promosso da Parisi-Di Pietro e compagnia cantante in quanto ritenne inammissibile la possibile o meglio illogica e irragionevole  “reviviscenza”  della normativa che il porcellum aveva a sua volta abrogato (il mattarellum);
3) L’ ancora una volta  sommamente  improbabile  e forse abnorme soluzione  derivante dal fatto che   la Corte , dichiarando l’illegittimita’ del porcellum nella parte in cui non prevede  una soglia minima per fare scattare il premio di maggioranza,  decida e indichi quale debba essere tale  soglia: soluzione impraticabile  giacche’ la legge costituzionale 87/1953 vieta  categoricamente alla Corte costituzionale  “ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento”;
4) Che la Corte emetta  una sentenza  “additiva di principio” e, valutata l’incostituzionalita’ dell’attribuzione del premio di maggioranza in assenza  di una soglia minima, ne rimetta la fissazione al Parlamento:  facendo precipitare in tal modo  la situazione in un limbo assoluto, come e’ peraltro   l’attuale stato di cose, che vede tutti pacifici nel riconoscere a parole  l’arbitrarieta’ e antidemoctaticita’ dell’incostituzionale e immodificato, in secula seculorium ,  porcellum..
Davvero una soluzione peggiore del male.
In conclusione, la questione sottoposta all’esame della Corte Costituzionale  appare come tale  inammissibile per rispetto della discrezionalita’ legislativa, e  la considerazione vale anche  per le  liste bloccate, la cui abolizione  per via giurisdizionale creerebbe certamente  una lacuna normativa .
Dovendo necessariamente a quel punto  intervenire  un altro meccanismo sostitutivo,  tale da consentire agli elettori di manifestare la propria preferenza, ovvero  una futuribile  normativa, ancora una volta  rimessa al Parlamento che , nelle more – campa cavallo che l’erba cresce -  priverebbe allo stato  i cittadini di una  normativa di risulta di  diretta e immediata applicazione conseguente alla pronuncia costituzionale, rendendo   incerta la  stessa vicenda democratica.
Torneremo allora  a votare col porcellum o dovremo sorbirci ,come e’ altamente improbabile,  la legge elettorale che il Parlamento dei nominati, a maggioranza. relativa e dunque ancor meno rappresentativa,  ci propinera’
Certo e’ che  nel paese il sistema della rappresentanza  e della legittimazione della classe di governo e’ in una  crisi disperante che rischia di far tracollare la democrazia.
Oltre la disperazione, che ci resta da fare?

{ Pubblicato il: 17.11.2013 }




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Commento inserito da Alberto Catellani il 19.11.2013:
Nulla mi toglie dalla testa che sia stato Napolitano a insistere con la consulta nel dicembre 2012 affinché bocciasse il referendum e, così facendo, non mettesse in difficoltà il neonato governo Monti. Prova indiretta di questa mia tesi è che da allora il tormentone della nuova legge elettorale è diventato un'ossessione per re Giorgio.