Dal 1969 la voce del pensiero laico e liberale italiano e
della tradizione politica che difende e afferma le libertà, l'equità, i diritti, il conflitto.
"Critica liberale" segue il filo rosso che tiene assieme protagonisti come Giovanni Amendola e Benedetto Croce,
Gobetti e i fratelli Rosselli, Salvemini ed Ernesto Rossi, Einaudi e il "Mondo" di Pannunzio, gli "azionisti" e Bobbio.
volume XXIV, n.232 estate 2017
territorio senza governo - l'agenda urbana che non c'è
INDICE
taccuino
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67. paolo bagnoli, la nostra preoccupazione
68. coordinamento democrazia costituzionale, appello alla mobilitazione per una legge elettorale conforme alla Costituzione
106. comitati unitari per il NO al “rosatellum”, l’imbroglio degli imbrogli
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territorio senza governo
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69. giovanni vetritto, l’italia del “non governo” locale
73. pierfranco pellizzetti, alla ricerca del civismo perduto
79. antonio calafati, le periferie delle metropoli italiane
84. paolo pileri, molta retorica, pochi fatti
86. giovanni vetritto, post-marxisti inutili
88. valerio pocar, primo comandamento: cementificare
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astrolabio
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89. riccardo mastrorillo, finanziare sì, ma come?
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GLI STATI UNITI D'EUROPA
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93. sarah lenderes-valenti, la risorsa più grande
94. luigi somma, le democrazie invisibili
97. claudio maretto, la discontinuità paga
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castigat ridendo mores
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100. elio rindone, basta con l’onestà!
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l'osservatore laico
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103. carla corsetti, il principio di laicità
107. gaetano salvemini, abolire il concordato
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terrorismo e religione
109. pierfranco pellizzetti, jihad combattuta alla john wayne
114. alessandro cavalli,quattro cerchi
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lo spaccio delle idee
117. gianmarco pondrano altavilla, cari liberisti, chi conosce un buon medium?
118. luca tedesco, savoia o borbone? lo storico è un apolide
«Passans, cette terre est libre» - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico "Albero della Libertà" ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta 'passans ecc.' era qualche volta posta sotto gli "Alberi della Libertà" in Francia.
Mauro Barberis, Piero Bellini, Daniele Garrone, Sergio Lariccia, Pietro Rescigno, Gennaro Sasso, Carlo Augusto Viano, Gustavo Zagrebelsky.
* Hanno fatto parte del Comitato di Presidenza Onoraria: Norberto Bobbio (Presidente), Vittorio Foa, Alessandro Galante Garrone, Giancarlo Lunati, Italo Mereu, Federico Orlando, Claudio Pavone, Alessandro Pizzorusso, Stefano Rodotà, Paolo Sylos Labini. Ne ha fatto parte anche Alessandro Roncaglia, dal 9/2014 al 12/2016.
Scriveva Ulpiano, grande giurista del III secolo dell'evo cristiano , maestro del diritto romano:
" Viene fatta frode alla legge quando viene fatto cio' che essa non volle che fosse fatto, ma non vieto' che si facesse".
E il suo collega Paolo rincarava la dose nel Digesto: " Fa qualcosa contro la legge colui che fa cio' che la legge proibisce; invece fa qualcosa in frode alla legge colui che, fatte salve la parole, ne aggira il senso".
E' cio' che sta succedendo!?
Le Sezioni Unite della Cassazione con ordinanza del 28 maggio 2015 sul caso De Magistris, affermando la giurisdizione del Giudice ordinario e non del TAR in ordine all'impugnazione di eventuali provvedimenti di sospensione dalla carica elettiva in applicazione della Legge Severino ( dove "ino" pare ex post diminuire la "severita' " del costrutto normativo) in quanto l'elettorato attivo , in questo caso passivo, e' un "diritto soggettivo tutelato dall'art.51 della Costituzione", ha sottolineato che " la sospensione e' assimilabile, per continenza, a ineleggibilita', incandidabilita', decadenza", con tutti gli automatismi che ne conseguono.
L'art.8 della Sever(ino) unifica le fattispecie, intitolandosi " sospensione e decadenza di diritto per incandidabilita'").
E dice : " Sono sospesi di diritto dalla cariche indicate nell'art.7 comma 1" ( tra cui il Presidente della Giunta) "coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati": tra gli altri, insieme a reati di associazione mafiosa, l'abuso in atti d'ufficio per cui il De Luca e' stato condannato tempo prima che si candidasse.
Abuso cosi' definito dall'art.323 del codice penale: "... il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni...in violazione di legge o di regolamento ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto... intenzionalmente procura a se' od altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.. e' punito..".
"Nel periodo di sospensione di diritto i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione"
"Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennita' di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale" ( dunque il sospeso viene comunque "pagato", sic!).
Fin qui la Severino.
Mentre la Corte Costituzionale, con sentenza 118/2013 unifico' dal punto di vista della ratio giustificativa , ovvero delo scopo perseguito, le cause di esclusione da organi elettivi , cioe' le ipotesi di incandidabilita', decadenza di diritto per effetto di condanne definitive" (caso Berlusconi), "sospensione automatica" (cosi' testualmente definita, AUTOMATICA"in caso di condanna non definitiva per determinati reati " ( De Magistris/De Luca).
Incandidabilita', decadenza, sospensione: sempre diretti «ad assicurare la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente gli interessi dell’intera collettività» (sentenze n. 352 del 2008 e n. 288 del 1993). L’obiettivo perseguito è segnatamente la «prevenzione della delinquenza mafiosa o di altre gravi forme di pericolosità sociale fornite di alta capacità di inquinamento degli apparati pubblici» (sentenza n. 25 del 2002), evitando la loro infiltrazione nel tessuto istituzionale locale (sentenze n. 372 del 2008, n. 288 del 1993 e n. 407 del 1992).
L’evidenziato obiettivo vale a collocare il nucleo essenziale della disciplina in questione nell’ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza», di competenza legislativa statale esclusiva (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.): materia che, per costante giurisprudenza di questa Corte, si riferisce «all’adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso quest’ultimo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» (ex plurimis, sentenza n. 35 del 2011)".
Se le cose stanno cosi' e cosi' stanno:
1. De Luca , in quanto impossibilitato ad assumere la funzione. non doveva essere candidato secondo logica giuridica diretta ad impedire la frode ulpianea:
2. In ogni modo, poiche la causa di sospensione "automatica" preesisteva alle elezioni, e' evidente che egli e' "di diritto sospeso".
3."Di diritto," con necessaria esclusione dunque di ogni e qualsiasi discrezionalita', non puo' in nessun caso comportare che il De Luca assuma la carica di Presidente della Giunta, nemmeno per un secondo o frazione di secondo:
3. Differire nel tempo gli effetti della sospensione indebitamente , impedendone gli automatismi, citando la Corte Costituzionale , determinerebbe l'elusione, "in frode alla legge", dell'obiettivo : " la prevenzione della delinquenza mafiosa o di altre forme di pericolosita' sociale fornite di alta capacita' di inquinamento degli apparati pubblici" ; potrebbe anche forse avere un qualche rilievo la previsione dell'abuso d'ufficio,per ironia del destino, il reato per cui il De Luca venne condannato.
Concludendo, una storiaccia e il garantismo non c'entra nulla.
I conti non tornano, una domanda inquietante rimbomba: per quale ragione si e' consentito al De Luca di candidarsi?