No alla antidemocrazia dell'Italicum. Ma non solo. Abbiamo ritenuto di unire ai referendum in materia elettorale, con i quali puntiamo soprattutto ad aprire la strada a una legge di stampo maggioritario che riteniamo la più coerente con una scelta di governo da parte dei cittadini, altri quesiti sui provvedimenti più miopi che abbiamo visto approvare – sempre con strappi e forzature – negli ultimi mesi da una maggioranza raccogliticcia, ormai del tutto separata dal rapporto con gli elettori.
Abbiamo quindi ripreso la questione delle grandi opere (che hanno portato tanti sprechi e corruzione) e delle trivellazioni rinvigorite dallo “sblocca-Italia” e su questo abbiamo elaborato – con la collaborazione di Green Italia e di alcuni esperti – tre quesiti (su uno dei quali c’è anche piena convergenza con l’iniziativa delle Regioni), a conferma che per noi l’ambiente non è l’ultimo capitoletto da aggiungere – come da tradizione italiana – in fondo al programma, ma è la chiave per una riconversione ecologica dell’economia e quindi per lo sviluppo.
Ci siamo concentrati anche sul jobs act, che contiene regole addirittura in contrasto con il programma con cui lo stesso PD si è presentato alle elezioni, ottenendo anche il premio di maggioranza, e quindi sulla cui base i suoi parlamentari sono stati eletti. Non c’era certo bisogno – tanto più dopo gli interventi della Fornero – di indebolire ancora la tutela dei lavoratori dai licenziamenti illegittimi (sottolineiamo che il provvedimento vuole proteggere non chi licenzia, ma chi lo fa illegittimamente, il che pare davvero troppo). Né era pensabile che si arrivasse a poter stabilire il demansionamento dei lavoratori per mere esigenze di riorganizzazione aziendale.
Ultima, ma non per ultima, la riforma della scuola. Non più la scuola di una comunità di studenti e di insegnanti, realmente “aperta a tutti” – come dice la Costituzione – e quindi strumento per superare le disuguaglianze, ma una “scuola del preside-manager”, con un occhio (o anche tutti e due) di riguardo per le scuole dei quartieri alti. Il rovesciamento, in pratica, del disegno costituzionale.
Ecco, questo il quadro – che disegna nel merito un programma alternativo e partecipato, secondo l’impostazione di Possibile e i principi del Patto repubblicano – che potete chiarirvi ulteriormente guardando i quesiti qui. Sono quesiti che abbiamo elaborato con le nostre forze e il contributo di alcuni esperti, sempre con un lavoro artigiano e volontario, ma anche attento e generoso. Li mettiamo a disposizione di tutti, per una valutazione di merito, pronti ad accogliere i suggerimenti e le osservazioni che verranno.
Il 16 luglio 2015 abbiamo presentato in Corte di Cassazione gli 8 quesiti per i referendum per avviare il lungo e faticoso percorso che, chiudendo la raccolta delle 500.000 firme il 30 settembre, ci potrà portare a votare nella primavera 2016.
TESTO INTEGRALE DEGLI 8 QUESITI
QUESITO N. 1
Volete voi che siano abrogati:
la legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 1, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: “i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione” e alle parole: “salvo i capolista nel limite di dieci collegi”;
articolo 1, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “tra quelli che non sono capolista”;
articolo 1, comma 1, lettera g), limitatamente alle parole: “dapprima, i capolista nei collegi, quindi”;
nonché il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 4, comma 2, come sostituito dall’articolo 2, comma 4, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “e il nominativo del candidato capolista”;
articolo 18-bis, comma 3, come modificato dall’articolo 2, comma 10, lettera c), della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “da un candidato capolista e”, nonché alle parole: “A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all’unità più prossima”;
articolo 19, comma 1, come sostituito dall'articolo 2, comma 11, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali”;
articolo 22, primo comma, numero 3), come modificato dall'articolo 2, comma 14, lettera a), della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “e al quarto”;
articolo 31, comma 2, come sostituito dall'articolo 2, comma 17, lettera b), della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale”;
articolo 59-bis, comma 1, inserito dall'articolo 2, comma 21, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”: “1. Se l’elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa”;
articolo 59-bis, comma 5, inserito dall'articolo 2, comma 21, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”: “5. Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, il voto è nullo”;
articolo 84, comma 1, come modificato dall'articolo 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati” limitatamente alle parole: “a partire dal candidato capolista e successivamente”;
articolo 84, comma 2, primo periodo, come modificato dall'articolo 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “a partire dal candidato capolista e successivamente”;
articolo 84, comma 2, primo periodo, come modificato dall'articolo 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “a partire dal candidato capolista e successivamente”?
QUESITO N. 2
Volete voi che sia abrogata la legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”?
QUESITO N. 3
Volete voi che sia abrogato l’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dall’articolo 35, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: “procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei”, e alle seguenti parole: “alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”?
QUESITO N. 4
Volete voi che sia abrogato l’articolo 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parti:
comma 1, limitatamente alle parole: “Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese”; “rivestono carattere di interesse strategico e”; “, urgenti e indifferibili”; “, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
comma 1 bis, come modificato dall’art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alle parole: “sulla terraferma”; nonché alle parole: “In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione”;
comma 5, limitatamente alle parole: “prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca”; nonché alle parole: “, prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile,”;
comma 6, lett. b), limitatamente alle parole: “, per le attività da svolgere in terraferma”?
QUESITO N. 5
Volete voi che siano abrogati la legge 21 dicembre 2001, n. 443, “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”, nonché gli articoli 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”?
QUESITO N. 6
Volete voi che sia abrogato:
l’articolo 1, comma 7, lettera e), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, limitatamente alle parole: “in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche”,nonché alle parole: “previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera”;
nonché l’articolo 2103 del codice civile, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, relativamente alle seguenti parti:
comma 2: “In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale”;
comma 3: “Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni”;
comma 4: “Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi”;
comma 5: “Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa”;
comma 6: “Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro”;
comma 9, limitatamente alle seguenti parole: “Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma,”?
QUESITO N. 7
Volete voi che sia abrogato:
l’articolo 1, comma 7, lettera c) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, che dispone: “previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento”;
nonché il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”?
QUESITO N. 8
Volete voi che sia abrogato l'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, limitatamente alle seguenti parti:
comma 18: “18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83”;
comma 73: “73. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.”;
comma 79: “79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.”;
comma 80: “80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.”;
comma 81: “81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.”;
comma 82: “82. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.”;
comma 108, limitatamente alle parole: “ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale”;
comma 109, lettera a), limitatamente alle parole: “, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso”;
comma 109, lettera c), limitatamente alle parole: “, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti”?
{ Pubblicato il: 16.07.2015 }