Fondazione Critica Liberale   'Passans, cette terre est libre' - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico 'Albero della Libertà ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta &lequo;passans ecc.» era qualche volta posta sotto gli 'Alberi della Libertà' in Francia.
 
Direttore: Enzo Marzo

Dal 1969 la voce del pensiero laico e liberale italiano e della tradizione politica che difende e afferma le libertà, l'equità, i diritti, il conflitto.

"Critica liberale" segue il filo rosso che tiene assieme protagonisti come Giovanni Amendola e Benedetto Croce, Gobetti e i fratelli Rosselli, Salvemini ed Ernesto Rossi, Einaudi e il "Mondo" di Pannunzio, gli "azionisti" e Bobbio.

volume XXIV, n.232 estate 2017

territorio senza governo - l'agenda urbana che non c'è

INDICE

taccuino
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67. paolo bagnoli, la nostra preoccupazione
68. coordinamento democrazia costituzionale, appello alla mobilitazione per una legge elettorale conforme alla Costituzione
106. comitati unitari per il NO al “rosatellum”, l’imbroglio degli imbrogli
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territorio senza governo
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69. giovanni vetritto, l’italia del “non governo” locale
73. pierfranco pellizzetti, alla ricerca del civismo perduto
79. antonio calafati, le periferie delle metropoli italiane
84. paolo pileri, molta retorica, pochi fatti
86. giovanni vetritto, post-marxisti inutili
88. valerio pocar, primo comandamento: cementificare
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astrolabio
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89. riccardo mastrorillo, finanziare sì, ma come?
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GLI STATI UNITI D'EUROPA
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93. sarah lenderes-valenti, la risorsa più grande
94. luigi somma, le democrazie invisibili
97. claudio maretto, la discontinuità paga
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castigat ridendo mores
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100. elio rindone, basta con l’onestà!
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l'osservatore laico
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103. carla corsetti, il principio di laicità
107. gaetano salvemini, abolire il concordato
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terrorismo e religione
109. pierfranco pellizzetti, jihad combattuta alla john wayne
114. alessandro cavalli,quattro cerchi
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lo spaccio delle idee
117. gianmarco pondrano altavilla, cari liberisti, chi conosce un buon medium?
118. luca tedesco, savoia o borbone? lo storico è un apolide
119. gaetano pecora, ernesto rossi, “pazzo malinconico”
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78.92.102. spilli de la lepre marzolina
116. la lepre marzolina, di maio ’o statista
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Critica liberale può essere acquistata anche on line attraverso il sito delle Edizioni Dedalo con transazione crittografata e protetta.
.A ROMA IL FASCICOLO PUO' ESSERE ACQUISTATO ANCHE PRESSO L'EDICOLA DEI GIORNALI IN PIAZZA DEL PARLAMENTO.
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Il numero di “Critica liberale” può essere acquistato nelle seguenti librerie:
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Mauro Barberis, Piero Bellini, Daniele Garrone, Sergio Lariccia, Pietro Rescigno, Gennaro Sasso, Carlo Augusto Viano, Gustavo Zagrebelsky.

* Hanno fatto parte del Comitato di Presidenza Onoraria: Norberto Bobbio (Presidente), Vittorio Foa, Alessandro Galante Garrone, Giancarlo Lunati, Italo Mereu, Federico Orlando, Claudio Pavone, Alessandro Pizzorusso, Stefano Rodotà, Paolo Sylos Labini. Ne ha fatto parte anche Alessandro Roncaglia, dal 9/2014 al 12/2016.
 
05.02.2018

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Eventi, segnalazioni, convegni...

presentata la richiesta di 8 referendum - L'iniziativa di "Possibile" con luca pastorino, pippo civati e andrea pertici - tra i promotori in cassazione anche enzo marzo, di critica liberale - pubblichiamo integralmente il testo degli 8 quesiti referendari

redazione

1 commento
No alla antidemocrazia dell'Italicum. Ma non solo. Abbiamo ritenuto di unire ai referendum in materia elettorale, con i quali puntiamo soprattutto ad aprire la strada a una legge di stampo maggioritario che riteniamo la più coerente con una scelta di governo da parte dei cittadini, altri quesiti sui provvedimenti più miopi che abbiamo visto approvare – sempre con strappi e forzature – negli ultimi mesi da una maggioranza raccogliticcia, ormai del tutto separata dal rapporto con gli elettori.
Abbiamo quindi ripreso la questione delle grandi opere (che hanno portato tanti sprechi e corruzione) e delle trivellazioni rinvigorite dallo “sblocca-Italia” e su questo abbiamo elaborato – con la collaborazione di Green Italia e di alcuni esperti – tre quesiti (su uno dei quali c’è anche piena convergenza con l’iniziativa delle Regioni), a conferma che per noi l’ambiente non è l’ultimo capitoletto da aggiungere – come da tradizione italiana – in fondo al programma, ma è la chiave per una riconversione ecologica dell’economia e quindi per lo sviluppo.
Ci siamo concentrati anche sul jobs act, che contiene regole addirittura in contrasto con il programma con cui lo stesso PD si è presentato alle elezioni, ottenendo anche il premio di maggioranza, e quindi sulla cui base i suoi parlamentari sono stati eletti. Non c’era certo bisogno – tanto più dopo gli interventi della Fornero – di indebolire ancora la tutela dei lavoratori dai licenziamenti illegittimi (sottolineiamo che il provvedimento vuole proteggere non chi licenzia, ma chi lo fa illegittimamente, il che pare davvero troppo). Né era pensabile che si arrivasse a poter stabilire il demansionamento dei lavoratori per mere esigenze di riorganizzazione aziendale.
Ultima, ma non per ultima, la riforma della scuola. Non più la scuola di una comunità di studenti e di insegnanti, realmente “aperta a tutti” – come dice la Costituzione – e quindi strumento per superare le disuguaglianze, ma una “scuola del preside-manager”, con un occhio (o anche tutti e due) di riguardo per le scuole dei quartieri alti. Il rovesciamento, in pratica, del disegno costituzionale.
Ecco, questo il quadro – che disegna nel merito un programma alternativo e partecipato, secondo l’impostazione di Possibile e i principi del Patto repubblicano – che potete chiarirvi ulteriormente guardando i quesiti qui. Sono quesiti che abbiamo elaborato con le nostre forze e il contributo di alcuni esperti, sempre con un lavoro artigiano e volontario, ma anche attento e generoso. Li mettiamo a disposizione di tutti, per una valutazione di merito, pronti ad accogliere i suggerimenti e le osservazioni che verranno.
Il 16 luglio 2015 abbiamo presentato in Corte di Cassazione gli 8 quesiti per i referendum per avviare il lungo e faticoso percorso che, chiudendo la raccolta delle 500.000 firme il 30 settembre, ci potrà portare a votare nella primavera 2016.
TESTO INTEGRALE DEGLI 8 QUESITI

QUESITO N. 1
Volete voi che siano abrogati:
la legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 1, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: “i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione” e alle parole: “salvo i capolista nel limite di dieci collegi”;
articolo 1, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “tra quelli che non sono capolista”;
articolo 1, comma 1, lettera g), limitatamente alle parole: “dapprima, i capolista nei collegi, quindi”;
nonché il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 4, comma 2, come sostituito dall’articolo 2, comma 4, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “e il nominativo del candidato capolista”;
articolo 18-bis, comma 3, come modificato dall’articolo 2, comma 10, lettera c), della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “da un candidato capolista e”, nonché alle parole: “A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all’unità più prossima”;
articolo 19, comma 1, come sostituito dall'articolo 2, comma 11, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali”;
articolo 22, primo comma, numero 3), come modificato dall'articolo 2, comma 14, lettera a), della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “e al quarto”;
articolo 31, comma 2, come sostituito dall'articolo 2, comma 17, lettera b), della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale”;
articolo 59-bis, comma 1, inserito dall'articolo 2, comma 21, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”: “1. Se l’elettore traccia un  segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul  contrassegno della lista medesima, si  intende  che  abbia  votato  per la lista stessa”;
articolo 59-bis, comma 5, inserito dall'articolo 2, comma 21, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”: “5. Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno di una  lista  e sul nominativo del candidato capolista di altra  lista,  il  voto  è  nullo”;
articolo 84, comma 1, come modificato dall'articolo 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati” limitatamente alle parole: “a partire dal candidato capolista e successivamente”;
articolo 84, comma 2, primo periodo, come modificato dall'articolo 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “a partire dal candidato capolista e successivamente”;
articolo 84, comma 2, primo periodo, come modificato dall'articolo 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, limitatamente alle parole: “a partire dal candidato capolista e successivamente”?
QUESITO N. 2
Volete voi che sia abrogata la legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”?
QUESITO N. 3
Volete voi che sia abrogato l’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dall’articolo 35, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: “procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128  ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei”, e alle seguenti parole: “alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”?
QUESITO N. 4
Volete voi che sia abrogato l’articolo 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parti:
comma 1, limitatamente alle parole: “Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese”; “rivestono carattere di interesse strategico e”; “, urgenti e indifferibili”; “, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
comma 1 bis, come modificato dall’art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alle parole: “sulla terraferma”; nonché alle parole: “In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione”;
comma 5, limitatamente alle parole: “prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca”; nonché alle parole: “, prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile,”;
comma 6, lett. b), limitatamente alle parole: “, per le attività da svolgere in terraferma”?
QUESITO N. 5
Volete voi che siano abrogati la legge 21 dicembre 2001, n. 443, “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”, nonché gli articoli 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”?
QUESITO N. 6
Volete voi che sia abrogato:
l’articolo 1, comma 7, lettera e), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, “Deleghe  al  Governo  in  materia  di  riforma  degli  ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive,  nonché in materia di riordino della disciplina  dei  rapporti  di  lavoro  e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione  delle  esigenze di cura, di vita e di lavoro”, limitatamente alle parole: “in caso di processi di  riorganizzazione,  ristrutturazione   o   conversione   aziendale individuati  sulla  base  di   parametri   oggettivi,   contemperando l'interesse  dell'impresa  all'utile  impiego   del   personale   con l'interesse del lavoratore alla tutela del  posto  di  lavoro,  della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche”,nonché alle parole: “previsione   che   la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di  secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale  a  livello interconfederale o di categoria possa individuare  ulteriori  ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera”;
nonché l’articolo 2103 del codice civile, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, relativamente alle seguenti parti:
comma 2: “In caso di  modifica  degli  assetti  organizzativi  aziendali  che incide  sulla  posizione  del  lavoratore,  lo  stesso  può   essere assegnato  a  mansioni appartenenti  al  livello  di inquadramento inferiore purché  rientranti nella medesima categoria legale”;
comma 3: “Il  mutamento  di  mansioni  è accompagnato,   ove   necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato  adempimento non determina comunque la nullità  dell'atto  di  assegnazione  delle nuove mansioni”;
comma 4: “Ulteriori ipotesi  di  assegnazione  di  mansioni  appartenenti  al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi”;
comma 5: “Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento  di mansioni è comunicato  per  iscritto,  a  pena  di  nullità,  e  il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione  per  gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa”;
comma 6: “Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma,  o  avanti  alle commissioni  di  certificazione,  possono  essere  stipulati  accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e  del livello   di   inquadramento   e   della    relativa    retribuzione, nell'interesse del lavoratore  alla  conservazione  dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o  al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi  assistere  da  un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro”;
comma 9, limitatamente alle seguenti parole: “Salvo che ricorrano le condizioni di cui al  secondo  e  al  quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma,”?
QUESITO N. 7
Volete voi che sia abrogato:
l’articolo 1, comma 7, lettera c) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, “Deleghe  al  Governo  in  materia  di  riforma  degli  ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive,  nonché in materia di riordino della disciplina  dei  rapporti  di  lavoro  e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione  delle  esigenze di cura, di vita e di lavoro”, che dispone: “previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento”;
nonché il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”?
QUESITO N. 8
Volete voi che sia abrogato l'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, limitatamente alle seguenti parti:
comma 18: “18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83”;
comma 73: “73. Il  personale  docente  già  assunto   in   ruolo   a   tempo indeterminato alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge conserva  la  titolarità  della  cattedra  presso   la   scuola   di appartenenza.  Al  personale  docente  assunto  nell'anno  scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui  all'articolo  399  del  testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297, continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  del  medesimo   decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante  l'anno  di prova  e  alla  successiva  destinazione  alla  sede  definitiva.  Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c),  è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere  dall'anno  scolastico 2016/2017.  Il  personale  docente  in  esubero   o   soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno  scolastico   2016/2017   la   mobilità   territoriale   e professionale  del   personale   docente   opera   tra   gli   ambiti territoriali.”;
comma 79: “79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017,  per  la  copertura dei  posti  dell'istituzione  scolastica,  il  dirigente   scolastico propone gli  incarichi  ai  docenti  di  ruolo  assegnati  all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni  e  di sostegno, vacanti e disponibili, al fine  di  garantire  il  regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della  sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma  6,  della  legge  5  febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare  i  docenti  in classi di concorso diverse da quelle per  le  quali  sono  abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per  l'insegnamento  della disciplina e percorsi formativi e competenze  professionali  coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non  siano  disponibili nell'ambito  territoriale  docenti  abilitati  in  quelle  classi  di concorso.”;
comma 80: “80. Il dirigente scolastico formula  la  proposta  di  incarico  in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in  coerenza  con  il  piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere  svolti  colloqui.  La trasparenza e la pubblicità dei criteri  adottati,  degli  incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate  attraverso  la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.”;
comma 81: “81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto  a  dichiarare  l'assenza  di  cause  di  incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o  affinità,  entro  il secondo grado, con i docenti stessi.”;
comma 82:  “82.  L'incarico  è  assegnato  dal  dirigente  scolastico   e   si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute.  L'ufficio  scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso  di  inerzia del dirigente scolastico.”;
comma 108, limitatamente alle parole: “ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale”;
comma 109, lettera a), limitatamente alle parole: “, sono  destinatari  della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito  territoriale  di assunzione,  ricompreso  fra  quelli  della  regione  per  cui  hanno concorso”;
comma 109, lettera c), limitatamente alle parole: “, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da  79  a  82  ed  esprimono,  secondo  l'ordine   delle   rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale  di  assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti”?


{ Pubblicato il: 16.07.2015 }




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Commento inserito da michele annunziata il 18.07.2015:
Commovente e lodevolissimo, assai. Bravo c'era un tempo nientemeno di “Rivoluzione liberale” vuoi adesso? Bravo. Rivoluzione preservando la Proprietà privata e l'Iddio denaro? Bravo che sembra 'na cosa alla Petrolini:: grazie, prego. Bravo Pippo, possibile? Sì, come no possibilissimo: bravo. Referendum? Uno nessuno e centomila: bravo. La gente incomincia strumentalmente a scendere il piazza: vabbè fanno il saluto romano e s'incazzano con le truppe ausiliarie ascare? Bravo. Strano che La7 ha smontato la manfrina, mostrando a Roma strutture già pronte e ricettizie ma chiuse a chiavistello: strategia della tensione, premeditata a tavolino. Bravo è la strategia della P2. Ammuina per distogliere da Roma_Connection, il presidente Commissione (porta lo stesso nome della Mafia, sarà un caso) del Senato, su la Giiustizia a far palo con quell'altro delinquente della Commisione Finanze! Bravo Referendum, e quando la Corte decide? Tra un anno due: bravo. Nel frattempo Renzi & Co vanno avanti come rullo per asfalti. Bravo. Adesso è la Pa (che similitudine ché sembra la Grecia) e via eliminando. Bravo. Dice m allora referendum a raffica e passano gli anni...e i collettori, possibile? Possibile sì Civati, ché il Nuovo Ordine Mondiale tiene rossi e neri a libro paga, come dimostrato dai grilliformi, pagamento via Stars and stripes. Bravo. Collettori, si legga Luciana Castellina su Manifesto** “La questione dei rapporti di forza” dove la madame fa strame della logica terra terra, ma con flute in mano e tartina di caviale (russo quand'è convenuto vero don Peppino Stalin?). Siete collettori ad evitare che la 'ggente tracimi. Collettori fiancheggiatori dell'Eurogendfor o la nuova Gestapo. Bravo. Dovremmo come il tenente Volontè, in “Uomini contro” girare i cannoni ad alzo zero non sul nemico (quale please?) ma sul quartiere generale, su i tanti liberali-liberti che han preparato tutto questo: possibile? Possibile vai Civati, che non sei corso festante dal “compagno” ad ore Tsipras: e sin qui cosa abbiam detto? Ora e sempre resistenza. Ah toglietevi dai maroni che fischia il vento e urla la bufera: insomma 'ndo cojo cojo. In campana “liberalucci” ci vediamo nella valle dell'Armageddon. **http://ilmanifesto.info/costruiamo-anche-noi-un-piano-b/