Fondazione Critica Liberale   'Passans, cette terre est libre' - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico 'Albero della Libertà ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta &lequo;passans ecc.» era qualche volta posta sotto gli 'Alberi della Libertà' in Francia.
 
Direttore: Enzo Marzo

Dal 1969 la voce del pensiero laico e liberale italiano e della tradizione politica che difende e afferma le libertà, l'equità, i diritti, il conflitto.

"Critica liberale" segue il filo rosso che tiene assieme protagonisti come Giovanni Amendola e Benedetto Croce, Gobetti e i fratelli Rosselli, Salvemini ed Ernesto Rossi, Einaudi e il "Mondo" di Pannunzio, gli "azionisti" e Bobbio.

volume XXIV, n.232 estate 2017

territorio senza governo - l'agenda urbana che non c'è

INDICE

taccuino
.
67. paolo bagnoli, la nostra preoccupazione
68. coordinamento democrazia costituzionale, appello alla mobilitazione per una legge elettorale conforme alla Costituzione
106. comitati unitari per il NO al “rosatellum”, l’imbroglio degli imbrogli
.
territorio senza governo
.
69. giovanni vetritto, l’italia del “non governo” locale
73. pierfranco pellizzetti, alla ricerca del civismo perduto
79. antonio calafati, le periferie delle metropoli italiane
84. paolo pileri, molta retorica, pochi fatti
86. giovanni vetritto, post-marxisti inutili
88. valerio pocar, primo comandamento: cementificare
.
astrolabio
.
89. riccardo mastrorillo, finanziare sì, ma come?
.
GLI STATI UNITI D'EUROPA
.
93. sarah lenderes-valenti, la risorsa più grande
94. luigi somma, le democrazie invisibili
97. claudio maretto, la discontinuità paga
.
castigat ridendo mores
.
100. elio rindone, basta con l’onestà!
.
l'osservatore laico
.
103. carla corsetti, il principio di laicità
107. gaetano salvemini, abolire il concordato
.
terrorismo e religione
109. pierfranco pellizzetti, jihad combattuta alla john wayne
114. alessandro cavalli,quattro cerchi
.
lo spaccio delle idee
117. gianmarco pondrano altavilla, cari liberisti, chi conosce un buon medium?
118. luca tedesco, savoia o borbone? lo storico è un apolide
119. gaetano pecora, ernesto rossi, “pazzo malinconico”
.
78.92.102. spilli de la lepre marzolina
116. la lepre marzolina, di maio ’o statista
.
.
.
Critica liberale può essere acquistata anche on line attraverso il sito delle Edizioni Dedalo con transazione crittografata e protetta.
.A ROMA IL FASCICOLO PUO' ESSERE ACQUISTATO ANCHE PRESSO L'EDICOLA DEI GIORNALI IN PIAZZA DEL PARLAMENTO.
.
Il numero di “Critica liberale” può essere acquistato nelle seguenti librerie:
&&&&&&&&&& PIEMONTE &&&&&&&&&&
BORGOMANERO
EP, v.le marazza, 10  galleria principe
VERBANIA
MARGAROLI, corso mameli, 55
&&&&&&&&&& LOMBARDIA &&&&&
ASSAGO
INTERNET, via verdi, 8
BRESCIA
CENTRO, via di vittorio, 7/c
CENTRO, via galvani, 6 c/d (SAN ZENO)
MILANO
PUCCINI, via boscovich, 61
EMME ELLE, via marsala, 2
FELTRINELLI, corso buenos aires, 33/35
FELTRINELLI, via u. foscolo, 1/3
FELTRINELLI, via manzoni, 12
PUCCINI, c.so buenos aires, 42
TADINO, via tadino, 18
&&&&&&&&&& VENETO &&&&&&&&&&
TREVISO
CANOVA, piazzetta lombardi, 1
VICENZA
GALLA, c.so palladio, 11
GALLA LIBRACCIO, corso palladio, 12
&&&&&&&&&& TRENTINO ALTO ADIGE&&
TRENTO
RIVISTERIA, via s. vigilio, 23
&&&&&&&&&& EMILIA-ROMAGNA &&
BOLOGNA
FELTRINELLI, via dei mille, 12/abc
PARMA
FELTRINELLI, strada farini, 17
RAVENNA
FELTRINELLI, via diaz, 4-6-8
REGGIO EMILIA
UVER, viale e. simonazzi, 27
UVER, via maestri del lavoro, 10/b
&&&&&&&&&& UMBRIA &&&&&&&&&&
TERNI
ALTEROCCA, corso cornelio tacito, 29
&&&&&&&&&& LAZIO &&&&&&&&&&
ROMA
EDICOLA GIORNALI, piazza del parlamento
FELTRINELLI, largo torre argentina, 5
&&&&&&&&&& PUGLIE &&&&&&&&&&
BARI
FELTRINELLI, via melo, 119



sue
 
newsletter

Iscriviti a RadioLondra
la newsletter di Critica

 
libelli

 
network







 
partner





 
home chi siamo cosa facciamo link cerca nel sito
comitato di presidenza onoraria
Mauro Barberis, Piero Bellini, Daniele Garrone, Sergio Lariccia, Pietro Rescigno, Gennaro Sasso, Carlo Augusto Viano, Gustavo Zagrebelsky.

* Hanno fatto parte del Comitato di Presidenza Onoraria: Norberto Bobbio (Presidente), Vittorio Foa, Alessandro Galante Garrone, Giancarlo Lunati, Italo Mereu, Federico Orlando, Claudio Pavone, Alessandro Pizzorusso, Stefano Rodotà, Paolo Sylos Labini. Ne ha fatto parte anche Alessandro Roncaglia, dal 9/2014 al 12/2016.
 
05.02.2018

copia-incolla

Lo spazio dei lettori.
Eventi, segnalazioni, convegni...

nessuna retromarcia, richiesta di referendum e scheda referendaria sono cose diverse.

giuseppe bozzi - vincenzo palumbo

1 commento
In merito ad articoli comparsi su alcuni quotidiani, in cui si afferma che chi ha contestato la scheda referendaria dinanzi al TAR Lazio avrebbe compiuto una “clamorosa retromarcia”,avendo in precedenza proposto il referendum col medesimo quesito, gli avvocati Enzo Palumbo e Giuseppe Bozzi, quali esponenti del Comitato liberali per il NO, evidenziano la confusione che si continua a fare, contro ogni evidenza legislativa, tra “richiesta di referendum” che si rivolge all’Ufficio Centrale presso la Cassazione, e “quesito referendario” che si rivolge ai cittadini attraverso la scheda, atti chiaramente distinti nella legge n. 352/1970.
La legge stabilisce infatti che i promotori del referendum sottoscrivono in Cassazione la richiesta contenuta inmoduli predisposti, tutti eguali,  dove compare per espressa prescrizione normativa (art.  4) “l’indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla volontà popolare……”, e l’indicazione non può che farsi inserendo nel quesito il titolo della legge, che chiaramente i promotori non possono cambiare.
Altra e diversa cosa è invece la formulazione del quesito che dovrà comparire sulla scheda da sottoporre ai cittadini, cosa che avviene in un successiva fase del procedimento, ad opera del Governo che lo propone al Presidente della Repubblica, dopo che l’Ufficio ha verificato la legittimità della richiesta  (sottoscrizioni, documentazione), e anche in tale fase i promotori non possono avere alcun ruolo.
Nessuna norma – affermano Bozzi e Palumbo – prevede che il quesito sulla scheda debba coincidere con il titolo della legge sottoposta a referendum, mentre l’art. 16,su cui è fondato il ricorso Tar Lazio, dice una cosa opposta, allorché prescrive inderogabilmente che per la legge di revisione costituzionale la formula del quesito deve recare obbligatoriamente l’indicazione “degli articoli ……….della Costituzione“ che sono sottoposti a revisione dal “testo della legge”, giammai dal suo titolo, che in tale fase è assolutamente ininfluente.
Non c’è quindi nessuna “retromarcia”,perché si può sottoscrivere la richiesta di referendum, indicando il titolo della legge, e al contempo contestarne il testo,che concerne gli articoli revisionati.
E’ triste constatare– concludono Bozzi e Palumbo– che giornalisti esperti come taluni di quelli che intervengono in materia, non riescano a comprendere e/o a fare comprendere quanto diverse siano due cose (la richiesta e la scheda) così concettualmente e giuridicamente diverse, come tali regolate da due diverse disposizioni di legge, e finiscono invece per accusare  i ricorrenti di comportamenti incoerenti e contraddittori, quando sarebbe bastato dare un’occhiata alla legge per convincersi del contrario.
In un articolo a firma di Carmelo Lopapa (La Repubblica del 7 ottobre 2016) si afferma che il Comitato dei Liberali per il No e in particolare sottoscritti, che hanno denunciato al Tar del Lazio l’illegittimità del quesito referendario,  avrebbero compiuto una “clamorosa retromarcia” poiché avevano proposto in Cassazione il referendum con il medesimo quesito oggi contestato.
L’affermazione non può che derivare dalla sorprendente confusione e sovrapposizione che si continua a fare, contro ogni evidenza, legislativa, tra richiesta di referendum che si rivolge all’Ufficio Centrale presso la Cassazione, e quesito referendario che si rivolge ai cittadini attraverso la scheda, che sono invece due atti distinti chiaramente nella legge n. 352/1970.
Questa, come qualsiasi legge, non può essere ignorata da nessun cittadino e, in particolare, da chi,  intervenendo nella specifica materia,  ha il dovere di informare correttamente la pubblica opinione, e quindi anche quello di informare preventivamente sé stesso.
I promotori del referendum si limitano a sottoscrivere presso l’Ufficio Centrale della Cassazione la richiesta contenuta in un modulo predisposto,  nel quale compare per espressa prescrizione normativa (art.  4) “l’indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla volontà popolare……”, e l’indicazione non può che farsi inserendo nel quesito il titolo della legge, in termini che non possono essere elusi dai promotori.
Altra e diversa cosa è invece la formulazione del quesito che dovrà comparire sulla scheda che dovrà essere sottoposta ai cittadini, che avviene in un fase del procedimento distinta e successiva, dopo che l’Ufficio Centrale ha verificato la legittimità della richiesta  (numero e regolarità delle sottoscrizioni), e in tale fase i promotori non hanno e non possono avere alcun ruolo.
Non solo nessuna norma prevede che il quesito debba coincidere con il titolo della legge sottoposta a referendum, ma l’art. 16, la cui palese violazione è stata denunciata davanti al Tar del Lazio, dice una cosa opposta, allorché prescrive inderogabilmente che per la legge di revisione la formula del quesito debba recare l’indicazione “degli articoli ……….della Costituzione“ che siano stati revisionati dal “testo della legge” (e non dal suo titolo, che in questo caso è assolutamente ininfluente).
Quindi nessuna “retromarcia”, per altro comunque ammissibile in una materia di così tanta rilevanza pubblica, perché si può sottoscriverela richiesta di referendum e al contempo contestarne il testo e quindi la revisione costituzionale, essendo queste attività concettualmente e giuridicamente diverse.
Ci chiediamo come sia possibile chesi giunga al punto di ignorare o travisare l’univoco contenuto della legge, accusando gratuitamente i sottoscritti di comportamenti incoerenti e contraddittori, al solo evidente scopo di giustificare un quesito non solo contrario alla legge, ma suggestivo, parziale, ingannevole e fuorviante per i cittadini alla stregua di uno spot pubblicitario,
Ed è triste constatare che ciò avviene soltanto perché ci siamo assunto il compito civico,  che nell’Italia di oggi è incredibilmente gravoso e misconosciuto,  di restituire ai cittadini la pienezza e la consapevolezza del loro diritto di voto, come già stiamo facendo nel giudizio costituzionale in corso contro la legge elettorale.
°°°°
TESTO DELLA LETTERA INVIATA A REPUBBLICA COM RICHIESTA DI RETTIFICA

In un articolo a firma di Carmelo Lopapa (La Repubblica del 7 ottobre 2016) si afferma che il Comitato dei Liberali per il No e in particolare sottoscritti, che hanno denunciato al Tar del Lazio l’illegittimità del quesito referendario,  avrebbero compiuto una “clamorosa retromarcia” poiché avevano proposto in Cassazione il referendum con il medesimo quesito oggi contestato. L’affermazione non può che derivare dalla sorprendente confusione e sovrapposizione che si continua a fare, contro ogni evidenza, legislativa, tra richiesta di referendum che si rivolge all’Ufficio Centrale presso la Cassazione, e quesito referendario che si rivolge ai cittadini attraverso la scheda, che sono invece due atti distinti chiaramente nella legge n. 352/1970. Questa, come qualsiasi legge, non può essere ignorata da nessun cittadino e, in particolare, da chi,  intervenendo nella specifica materia,  ha il dovere di informare correttamente la pubblica opinione, e quindi anche quello di informare preventivamente sé stesso. I promotori del referendum si limitano a sottoscrivere presso l’Ufficio Centrale della Cassazione la richiesta contenuta in un modulo predisposto,  nel quale compare per espressa prescrizione normativa (art.  4) “l’indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla volontà popolare……”, e l’indicazione non può che farsi inserendo nel quesito il titolo della legge, in termini che non possono essere elusi dai promotori.
Altra e diversa cosa è invece la formulazione del quesito che dovrà comparire sulla scheda che dovrà essere sottoposta ai cittadini, che avviene in un fase del procedimento distinta e successiva, dopo che l’Ufficio Centrale ha verificato la legittimità della richiesta  (numero e regolarità delle sottoscrizioni), e in tale fase i promotori non hanno e non possono avere alcun ruolo. Non solo nessuna norma prevede che il quesito debba coincidere con il titolo della legge sottoposta a referendum, ma l’art. 16, la cui palese violazione è stata denunciata davanti al Tar del Lazio, dice una cosa opposta, allorché prescrive inderogabilmente che per la legge di revisione la formula del quesito debba recare l’indicazione “degli articoli ……….della Costituzione“ che siano stati revisionati dal “testo della legge” (e non dal suo titolo, che in questo caso è assolutamente ininfluente). 
Quindi nessuna “retromarcia”, per altro comunque ammissibile in una materia di così tanta rilevanza pubblica, perché si può sottoscriverela richiesta di referendum e al contempo contestarne il testo e quindi la revisione costituzionale, essendo queste attività concettualmente e giuridicamente diverse. Ci chiediamo come sia possibile chesi giunga al punto di ignorare o travisare l’univoco contenuto della legge, accusando gratuitamente i sottoscritti di comportamenti incoerenti e contraddittori, al solo evidente scopo di giustificare un quesito non solo contrario alla legge, ma suggestivo, parziale, ingannevole e fuorviante per i cittadini alla stregua di uno spot pubblicitario,  
Ed è triste constatare che ciò avviene soltanto perché ci siamo assunto il compito civico,  che nell’Italia di oggi è incredibilmente gravoso e misconosciuto,  di restituire ai cittadini la pienezza e la consapevolezza del loro diritto di voto, come già stiamo facendo nel giudizio costituzionale in corso contro la legge elettorale.
Per il Comitato dei Liberali x il NO
prof. avv.Giuseppe Bozzi   avv. Enzo Palumbo

{ Pubblicato il: 07.10.2016 }




Stampa o salva l'articolo in PDF

Argomenti correlati: scheda referendaria, referendum costituzionale, comitato liberali x il no, evidenza - Un commento


Commento inserito da gian felice corsini il 11.10.2016:
Illustri Colleghi,in punto di diritto e per evidenza logica non avete una ma mille ragioni. Al vostro agire, mi permetto di inferire, mi pare manchino due considerazioni. La prima è che con il vostro sacrosanto ricorso rischiate di dare tempo a Renzi e ai promotori di mentire in televisione ancora per decine di ore La seconda che "La Repubblica" è l'organo di stampa non ufficiale del PD e qualunque confusione,per forzata o addirittura ridicola che sia, gioca a loro vantaggio per screditare chi sostiene il NO.Pensate che spieghino la quaestio Juris?E' probabile che non pubblichino nemmeno la vostra rettifica. E "La R." la leggono in molti che di diritto non capiscono nulla.