Fondazione Critica Liberale   'Passans, cette terre est libre' - Abbiamo scelto come logo la fotografia d'un autentico 'Albero della Libertà ancora vivente. È un olmo che fu piantato nel 1799 dai rivoluzionari della Repubblica Partenopea, Luigi Rossi e Gregorio Mattei, a Montepaone Superiore, paese dello Jonio catanzarese. La scritta &lequo;passans ecc.» era qualche volta posta sotto gli 'Alberi della Libertà' in Francia.
 
Direttore: Enzo Marzo

Dal 1969 la voce del pensiero laico e liberale italiano e della tradizione politica che difende e afferma le libertà, l'equità, i diritti, il conflitto.

"Critica liberale" segue il filo rosso che tiene assieme protagonisti come Giovanni Amendola e Benedetto Croce, Gobetti e i fratelli Rosselli, Salvemini ed Ernesto Rossi, Einaudi e il "Mondo" di Pannunzio, gli "azionisti" e Bobbio.

volume XXIV, n.232 estate 2017

territorio senza governo - l'agenda urbana che non c'è

INDICE

taccuino
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67. paolo bagnoli, la nostra preoccupazione
68. coordinamento democrazia costituzionale, appello alla mobilitazione per una legge elettorale conforme alla Costituzione
106. comitati unitari per il NO al “rosatellum”, l’imbroglio degli imbrogli
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territorio senza governo
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69. giovanni vetritto, l’italia del “non governo” locale
73. pierfranco pellizzetti, alla ricerca del civismo perduto
79. antonio calafati, le periferie delle metropoli italiane
84. paolo pileri, molta retorica, pochi fatti
86. giovanni vetritto, post-marxisti inutili
88. valerio pocar, primo comandamento: cementificare
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astrolabio
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89. riccardo mastrorillo, finanziare sì, ma come?
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GLI STATI UNITI D'EUROPA
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93. sarah lenderes-valenti, la risorsa più grande
94. luigi somma, le democrazie invisibili
97. claudio maretto, la discontinuità paga
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castigat ridendo mores
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100. elio rindone, basta con l’onestà!
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l'osservatore laico
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103. carla corsetti, il principio di laicità
107. gaetano salvemini, abolire il concordato
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terrorismo e religione
109. pierfranco pellizzetti, jihad combattuta alla john wayne
114. alessandro cavalli,quattro cerchi
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lo spaccio delle idee
117. gianmarco pondrano altavilla, cari liberisti, chi conosce un buon medium?
118. luca tedesco, savoia o borbone? lo storico è un apolide
119. gaetano pecora, ernesto rossi, “pazzo malinconico”
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78.92.102. spilli de la lepre marzolina
116. la lepre marzolina, di maio ’o statista
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Critica liberale può essere acquistata anche on line attraverso il sito delle Edizioni Dedalo con transazione crittografata e protetta.
.A ROMA IL FASCICOLO PUO' ESSERE ACQUISTATO ANCHE PRESSO L'EDICOLA DEI GIORNALI IN PIAZZA DEL PARLAMENTO.
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Il numero di “Critica liberale” può essere acquistato nelle seguenti librerie:
&&&&&&&&&& PIEMONTE &&&&&&&&&&
BORGOMANERO
EP, v.le marazza, 10  galleria principe
VERBANIA
MARGAROLI, corso mameli, 55
&&&&&&&&&& LOMBARDIA &&&&&
ASSAGO
INTERNET, via verdi, 8
BRESCIA
CENTRO, via di vittorio, 7/c
CENTRO, via galvani, 6 c/d (SAN ZENO)
MILANO
PUCCINI, via boscovich, 61
EMME ELLE, via marsala, 2
FELTRINELLI, corso buenos aires, 33/35
FELTRINELLI, via u. foscolo, 1/3
FELTRINELLI, via manzoni, 12
PUCCINI, c.so buenos aires, 42
TADINO, via tadino, 18
&&&&&&&&&& VENETO &&&&&&&&&&
TREVISO
CANOVA, piazzetta lombardi, 1
VICENZA
GALLA, c.so palladio, 11
GALLA LIBRACCIO, corso palladio, 12
&&&&&&&&&& TRENTINO ALTO ADIGE&&
TRENTO
RIVISTERIA, via s. vigilio, 23
&&&&&&&&&& EMILIA-ROMAGNA &&
BOLOGNA
FELTRINELLI, via dei mille, 12/abc
PARMA
FELTRINELLI, strada farini, 17
RAVENNA
FELTRINELLI, via diaz, 4-6-8
REGGIO EMILIA
UVER, viale e. simonazzi, 27
UVER, via maestri del lavoro, 10/b
&&&&&&&&&& UMBRIA &&&&&&&&&&
TERNI
ALTEROCCA, corso cornelio tacito, 29
&&&&&&&&&& LAZIO &&&&&&&&&&
ROMA
EDICOLA GIORNALI, piazza del parlamento
FELTRINELLI, largo torre argentina, 5
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BARI
FELTRINELLI, via melo, 119



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comitato di presidenza onoraria
Mauro Barberis, Piero Bellini, Daniele Garrone, Sergio Lariccia, Pietro Rescigno, Gennaro Sasso, Carlo Augusto Viano, Gustavo Zagrebelsky.

* Hanno fatto parte del Comitato di Presidenza Onoraria: Norberto Bobbio (Presidente), Vittorio Foa, Alessandro Galante Garrone, Giancarlo Lunati, Italo Mereu, Federico Orlando, Claudio Pavone, Alessandro Pizzorusso, Stefano Rodotà, Paolo Sylos Labini. Ne ha fatto parte anche Alessandro Roncaglia, dal 9/2014 al 12/2016.
 
05.02.2018

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Lo spazio dei lettori.
Eventi, segnalazioni, convegni...

La Cassazione cambia idea: siti responsabili per i commenti dei lettori. Nella vicenda risultava diffamato il presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio.

rosario grasso

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Il sito in questione è Agenziacalcio.it e i fatti risalgono al 2009, quando un lettore lasciava un commento diffamatorio sul forum del sito. Gli insulti erano rivolti al presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Carlo Tavecchio, che veniva definito "emerito farabutto" e "pregiudicato doc".

Agenziacalcio.it era stato assolto al primo grado di giudizio e condannato al secondo. La condanna viene adesso confermata dalla Corte di Cassazione che si era già espressa in modo simile nel 2014 a proposito del sito web Nuovocandore.it. Il gestore del sito adesso condannato dovrà pagare 60 mila euro a Tavecchio, per "concorso in diffamazione".
Secondo la Cassazione il gestore doveva sapere dell'esistenza del commento perché notificato dal suo stesso autore tramite un'email. Agenziacalcio.it sostiene invece di esserne venuto a conoscenza solamente nel momento in cui la polizia ha notificato il sequestro del sito.
Una sentenza molto importante per i gestori di siti web, che dovranno rivedere le loro politiche a livello di amministrazione dei commenti dei lettori, e che apre differenti tipi di scenari anche in ottica social network: Facebook è interessato da questa decisione? I gestori dei siti avranno la possibilità di verificare ciascun commento e cancellare quelli inappropriati o preferiranno rinunciare alle sezioni che prevedono l'interazione con i lettori?
Come noto, è ricorrente che le sezioni con commenti dei lettori finiscano per accogliere insulti, espressioni diffamatorie e considerazioni al di sopra delle righe, spesso nei confronti di personaggi di dominio pubblico.
D'altra parte la Cassazione si sta esprimendo in senso opposto al caso del novembre scorso quando assolveva il sito Cartellopoli, condannato invece in primo grado a nove mesi di carcere per istigazione a delinquere in merito ad alcuni commenti anonimi. Il fatto risaliva al 2010, momento in cui il blog "nato per combattere l'invasione abusiva dei cartelloni pubblicitari a Roma" veniva momentaneamente bloccato e condannato. Sarebbe stato riaperto pochi mesi dopo, ma la vicenda giudiziaria si è risolta solamente di recente.
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Questa é la motivazione integrale della sentenza n. 54946/2016 della Corte di Cassazione
SENTENZA
sul ricorso proposto da Maffeis Marco, nato a Bergamo il 04/12/1958 avverso la sentenza del 24/06/2015 della Corte d'Appello di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile avv. Mariella Di Martino in sostituzione dell'avv. Mattia Grassani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso depositando nota spese;
udito il difensore dell'imputato avv. Marco Bonucci, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Bergamo del 10/11/2014, appellata dal pubblico ministero, Marco Maffeis, quale legale rappresentante della Kines s.r.I., gerente il sito internet agenziacalcio.it, veniva ritenuto responsabile del concorso nel reato di diffamazione commesso in Clusone nell'agosto del 2009 in danno di Carlo Tavecchio, presidente della Lega Nazionale Dilettanti del Federazione Italiana Gioco Calcio, pubblicando, sulla community del sito, un commento di Danilo Filippini nel quale lo stesso definiva il Tavecchio «emerito farabutto» e «pregiudicato doc» e ne allegava il certificato penale.
L'imputato ricorrente deduce vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nel momento in cui, dando atto che il Filippini inseriva autonomamente il commento sul sito senza alcun intervento del gestore, riteneva quest'ultimo responsabile per il solo fatto dell'aver il Maffeis ricevuto tre giorni dopo dal Filippini una missiva di posta elettronica contenente il certificato penale del Tavecchio, omettendo di considerare che in quel periodo l'imputato si trovava in vacanza all'estero e non aveva accesso al sito; non vi sarebbe motivazione sul mancato accoglimento della richiesta del pubblico ministero appellante di nuova assunzione delle prove in sede di appello; la sentenza assolutoria di primo grado sarebbe stata sovvertita omettendo la necessaria critica alle argomentazioni della stessa, ed anzi valutando in senso accusatorio lo stesso documento, costituito dalla comunicazione dell'imputato alla polizia postale in data 14/09/2009 con cui si informava dell'autonomo inserimento del commento da parte del Filippini, utilizzato dal Tribunale per escludere la responsabilità dell'imputato. Il ricorrente chiede altresì sospensione dell'esecuzione della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile tenuto conto delle considerazioni che precedono e della liquidazione del danno nella misura arbitraria di Euro 60.000 in assenza di elementi certi sullo stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. La motivazione della sentenza impugnata, sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, era coerente e rispettosa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dell'onere di adeguata critica dell'impostazione assolutoria della decisione di primo grado. La Corte territoriale concordava sulla conclusione, posta alla base di quella decisione, per la quale l'articolo incriminato era stato autonomamente caricato sul sito da Danilo Filippini; ma osservava che il Tribunale, come in effetti emerge dalla lettura della sentenza appellata, non aveva valutato l'ulteriore elemento costituito dalla ricezione, sulla casella di posta elettronica dell'imputato, di una missiva con la quale lo stesso Filippini il 01/08/2009 trasmetteva al Maffeis il certificato penale del Tavecchio. Il giudizio di responsabilità veniva pertanto formulato per l'aspetto, del tutto inesplorato in primo grado, dell'aver l'imputato mantenuto consapevolmente l'articolo sul sito, consentendo che lo stesso esercitasse l'efficacia diffamatoria che neppure il ricorrente contesta, dalla data appena indicata, allorché ne apprendeva l'esistenza, fino al successivo 14 agosto, allorché veniva eseguito il sequestro preventivo del sito; osservando inoltre la Corte d'Appello che l'invio della descritta missiva di posta elettronica smentiva la versione dell'imputato di aver saputo della presenza dell'articolo nel sito solo in conseguenza di detto sequestro, e che d'altra parte la conoscenza di quella presenza da parte dell'imputato, prima del sequestro, era confermata dalla pubblicazione di un articolo a firma dello stesso Maffeis intitolato «chiedere se Tavecchio è stato eletto legalmente è diffamazione», nel quale, allegando dei collegamenti al certificato penale del Tavecchio e rispondendo ad un comunicato della Federazione Italiana Gioco Calcio del 14/08/2008, si asseriva che dopo la pubblicazione dell'articolo del Filippini era dovere del sito fornire un'informazione priva di censure sulla sollevata questione dell'ineleggibilità del Tavecchio, in conformità peraltro ai contenuti di una compagna decisamente critica condotta dal sito nei confronti di quest'ultimo. Per il resto il ricorso, oltre ad attingere profili di merito non valutabili in questa sede, è generico con riguardo alla decisività della dedotta circostanza del trovarsi l'imputato in ferie all'estero nel momento in cui sulla sua casella di posta elettronica perveniva la missiva di cui sopra; non esplicitando il ricorrente, nel mero riferimento ad una conseguente impossibilità per l'imputato di accedere personalmente al sito, se tale circostanza avesse impedito allo stesso anche di visionare la corrispondenza elettronica e prendere conoscenza del contenuto della missiva, e in caso negativo quale ragione non avesse consentito al Maffeis di assumere comunque le iniziative necessarie per evitare che la condotta diffamatoria si protraesse. La doglianza relativa alla mancata riassunzione delle prove nel giudizio di appello è infine manifestamente infondata, essendo l'affermazione di responsabilità, per quanto detto, giustificata non da una rivalutazione delle prove dichiarative, ma dalla valorizzazione di un dato documentale non considerato rilevante in primo grado. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che avuto riguardo alla contenuta dimensione dell'impegno processuale si liquidano in C 2.000 oltre accessori di legge. Non vi è di conseguenza luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di parte civile, che liquida in euro 2.000 oltre accessori.
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http://www.hwupgrade.it/news/web/la-cassazione-cambia-idea-siti-responsabili-per-i-commenti-dei-lettori_66409.html
pubblicato il 03 Gennaio 2017, alle 09:21 nel canale Web
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 54946 del 27 dicembre 2016, scaricabile dal sito http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20161227/snpen@s50@a2016@n54946@tS.clean.pdf,

 


{ Pubblicato il: 07.01.2017 }




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